Trib. Lagonegro, sentenza 11/06/2024, n. 417
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 10 giugno 2024, rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che il decreto con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M
.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 11 giugno 2024
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
1 / 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 426 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (C.F. 00818570012), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Silimbani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino c.so Cairoli n. 32
- ATTRICE -
E
Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo (c.f. 92000250651), in persona del legale rappresentante p.t. ----
- COVENUTA contumace -
2 / 8 Oggetto: responsabilità istituto bancario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone l'accertamento della responsabilità per la negoziazione in veste di banca girataria per l'incasso dei seguenti assegni:
- N. 0081872258 di euro 2.000,00 intestato a Di PA ER;
- N. 0072253652 di euro 1.900,00 intestato a AL US;
- N. 0081872572 di euro 1.650,00 intestato a TO AN.
La predetta attrice, a sostegno delle proprie pretese ha affermato che i titoli, da essa spediti, non sono mai pervenuti ai legittimi beneficiari e che a seguito della loro materiale contraffazione tramite modifica all'interno del titolo del nome del beneficiario, sono stati incassati da tale Lo GU SA presso le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo, senza che venisse rilevato all'atto della presentazione per l'incasso la loro alterazione.
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di condannare la Banca di Credito
Cooperativo di Buonabitacolo al pagamento in suo favore della somma di euro 5.550,00 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 10.12.2019, il Giudice, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio e che per la banca convenuta nessuno fosse comparso, ha dichiarato la contumacia della Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo e ha concesso i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..
Espletati i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., all'udienza del 08.06.2020, il
Giudice, rigettate le richieste istruttorie di parte attrice, poiché riguardanti circostanze da
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provarsi in via documentale e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 12.07.2021 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note conclusive sino a 15 giorni prima dell'udienza.
Depositate le note conclusive, dopo ulteriori rinvii per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del giudicante, la causa è stata decisa sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Come è noto, gli assegni per cui è causa
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