Trib. Trento, sentenza 01/10/2024, n. 156

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 01/10/2024, n. 156
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 156
Data del deposito : 1 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 86/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa
con ricorso depositato in data 2.3.2023
d a
AL NA rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Guglielminetti
pec sonia.guglielminetti@pectrentoavvocati.it
ricorrente
c o n t r o

pagina 1 di 19 I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Raimund Bauer pec avv.raimund.bauer@postacert.inps.gov.it e dall'avv. Marta
Odorizzi pec avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it
convenuto

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità e/o nuLLtà dell'iscrizione d'ufficio
del ricorrente alla Gestione commercianti d.d. 30.07.2021 notificata in data
12.08.2021;
accertare e dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità e/o nuLLtà dell'avviso di addebito n.

412-2022-00013138-35-000- notificato in data 27.01.2023 – e conseguente annullare
e/o dichiarare nullo l'avviso di addebito n. 412- 2022-00013138-35-000- notificato in
data 27.01.2023 - per assenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione alla
Gestione commercianti, per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o per queLL diversi e
ulteriori che dovessero emergere in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Rigettare l'avverso ricorso per la sua infondatezza in fatto e diritto e per l'effetto dichiarare legittimo l'avviso di addebito impugnato con condanna del ricorrente al
pagamento dei contributi previdenziali e correlate sanzioni ivi richiesti.
Il tutto con rifusione anche delle spese e competenze processuali

pagina 2 di 19 MOTIVAZIONE
la domanda proposta dal ricorrente
Il ricorrente AL NA propone opposizione ex art. 24 d.lgs.
26.2.1999, n.46
ed art. 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L. 30.7.2010, n. 122 avverso
l'avviso di addebito emesso dall'I.N.P.S. sub n. 412 2022 00013138 35 000, notificato in
data 27.1.2023 e avente a oggetto contributi e somme aggiuntive in favore della Gestione
commercianti, in relazione al periodo gennaio 2016 – gennaio 2021, per complessivi €
7.859,90.

le ragioni della decisione
a)
Il ricorrente AL NA nega la debenza dei contributi in favore della Gestione commercianti, che l'I.N.P.S. ha preteso con l'avviso di addebito opposto,
in relazione al periodo gennaio 2016 – gennaio 2021, per complessivi € 7.859,90.
Egli afferma di non aver esercitato alcuna attività commerciale nel periodo cui si riferiscono i contributi e le correlative sanzioni oggetto dell'avviso di addebito de quo.
A sostegno allega che:
i) in data 28.12.2015 la società AL AT & C. s.n.c. – di cui l'opponente
AL NA era socio e al cui lavoro aziendale lo stesso partecipava con abitualità e prevalenza, essendo, quindi, iscritto all'I.N.P.S.- Gestione
Commercianti – è stata posta in liquidazione, con contestuale cancellazione della qualifica di impresa artigiana per cessazione dell'attività, come attestato dalla visura
CCIAA sub doc. 2 fasc. ric.;

ii) con effetto al 31.12.2015 l'opponente ha chiesto la cancellazione della sua iscrizione all'I.N.P.S. - Gestione commercianti (doc. 3 fasc. ric.);
pagina 3 di 19
iii) a decorrere dall'1.1.2016 la società AL AT & C. s.n.c. non ha più svolto l'attività d'impresa che costituiva il suo oggetto sociale (realizzazione di impianti elettrici), né nessun'altra impresa, tant'è vero che:
non ha più acquistato materiali;

gli unici costi sostenuti hanno riguardato la tenuta della contabilità (che era
affidata a Trentino Caf Imprese s.r.l.), il pagamento di imposte, l'affidamento di
consulenze finalizzate alla liquidazione del patrimonio e la manutenzione per il
mantenimento in buono stato degli immobili presenti nel patrimonio sociale;

le fatture attive emesse nel 2016 hanno riguardato la cessione dei beni strumentali
e dell'intero magazzino di materiali elettrici, avvenuta già nel gennaio 2016, in
favore del socio AL GO (che, in data 1.1.2016, ha iniziato a
esercitare la propria impresa individuale di installazione di impianti elettrici) (doc.
4 fasc. ric.), la cessione di mobili d'ufficio, pure avvenuta nel gennaio 2016, in
favore della socia NA (doc. 4 fasc. ric.), nonché la prestazioni di servizi
eseguiti anteriormente all'1.1.2016 in favore dei clienti DE LE e F.LL.
AI s.n.c.;

la fattura attiva emessa nel 2017 ha riguardato la cessione di un immobile ancora
presente nel patrimonio della società (doc. 5 fasc. ric.);

le due sole fatture attive emesse nel 2018 hanno riguardato la cessione di una parte
del fondo ancora presente nel patrimonio della società, nonché la costituzione di
servitù a carico di detto fondo in favore di fonti confinanti (doc. 6 fasc. ric.);

la fattura attiva emessa nel 2019 ha riguardato la costituzione di servitù a carico
del fondo ancora presente nel patrimonio della società (doc. 8 fasc. ric.);

la fattura attiva emessa nel 2020 ha riguardato prestazioni di servizi eseguiti
anteriormente all'1.1.2016, in favore del cliente RÀ RA (doc.13 fasc. ric.);
pagina 4 di 19
di conseguenza il ricorrente AL NA si è occupato nel periodo afferente alle pretese contributive avanzate dall' I.N.P.S. (gennaio 2016-
genaio 2021) unicamente della sola attività di liquidazione, che è consistita
esclusivamente nella cessione di attrezzature, di giacenze di magazzino, di mobili
d'ufficio e degli immobili rientranti nel patrimonio sociale;
tale attività si è svolta in
modo saltuario come era oggettivamente necessario richiesto, anche perché le
incombenze di carattere amministrativo e contabile, nonché gli adempimenti fiscali
venivano curati da Trentino CAF Imprese;

iv) in data 22.12.2020 è stata revocata la liquidazione della società AL AT
& C. s.n.c. e AL NA è cessato dalla carica di liquidatore
(doc. 2 fasc. ric.).
Afferma, altresì, che la spunta della casella “occupazione prevalente” nell'ambito della
dichiarazione dei redditi 2016 (quadro RO del modello Unico 2017) – circostanza che ha
indotto l'I.N.P.S. a reiscrivere AL NA alla Gestione commercianti con decorrenza dall'1.1.2016 e ad avanzare le pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito opposto – è stata dovuta a un mero errore di compilazione da parte
del funzionario addetto alla elaborazione di detta dichiarazione fiscale.

b)
L'art. 1 co.1 L. 22.7.1966, n. 613 prevede:
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli
esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n.
1397 , agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente”;
pagina 5 di 19
l'art. L. 27.11.1960, n. 1397 dispone:
Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente
comma devono:
1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1
e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del
comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per
l'esercizio della loro attività;

2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso
dell'autorizzazione secondo le norme di cui all' articolo 1 della legge 20 novembre 1971,
n. 1062;

3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od
autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti
disposizioni di legge:
a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 , agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli
strumenti da punta e da taglio;
agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli

esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo;
agli articoli 86 e 103, primo e secondo

comma, per gli esercizi ivi contemplati;
all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di

affari;
all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

b) 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e
bevande;

c) 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

d) 327, per il commercio in forma ambulante;

e) 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari,
termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;
pagina 6 di 19 f) 1293, e relativo regolamento approvato con 1074, per l'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

g) 170, e 745, convertito nella 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante”;

l'art. 1 co. 202 L. 23.12.1996, n. 662 dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti
che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma
1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti
l'art. 49 co.1 lett. d) L. 9.3.1989, n. 88 prevede: “attività: commerciali, ivi comprese
quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche

finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative
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