Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 154
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
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Il Giudice di Tribunale, dott. Fulvio Tancredi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies
c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile n. 4392/2023 Ruolo Generale
Oggetto: diritto di cittadinanza promossa da
RI RO, MA OM RO, MA EN ME
RO, IO RO LV, RL ER UN, RE RO
LV, RO ER, RI DE RO, EN AU RO,
IA US ND ER, NT AU RO con l'avv. Alfiero Costantini, come da procura in atti contro
Ministero dell'Interno con l'intervento del
Pubblico Ministero
----- ----- ----- -----
In data 11.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter
c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di
IC ZZ, cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.1), emigrato in
Brasile ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.2).
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i
1
ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega
n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
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Il Giudice di Tribunale, dott. Fulvio Tancredi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies
c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile n. 4392/2023 Ruolo Generale
Oggetto: diritto di cittadinanza promossa da
RI RO, MA OM RO, MA EN ME
RO, IO RO LV, RL ER UN, RE RO
LV, RO ER, RI DE RO, EN AU RO,
IA US ND ER, NT AU RO con l'avv. Alfiero Costantini, come da procura in atti contro
Ministero dell'Interno con l'intervento del
Pubblico Ministero
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In data 11.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter
c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di
IC ZZ, cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.1), emigrato in
Brasile ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.2).
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i
1
ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega
n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di
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