Trib. Udine, sentenza 12/06/2024, n. 678
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in
persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 3069/2021, promossa con atto di citazione notificato a mezzo
della posta elettronica certificata il 15.9.2021
DA
EDI AGNOLUZZI, rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici
all'atto di citazione, dagli avv. Matteo Di Pumpo e Andreea Ioana Rus del Foro di Roma, il primo
domiciliatario;
attore
CONTRO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede a Siena, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano,
domiciliatario;
convenuta
in punto: intermediazione mobiliare.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per l'attore: In via istruttoria: chiede che l'Ill.mo Giudice adito rimetta la causa in istruttoria
disponendo una consulenza tecnica d'ufficio sulla base dei quesiti peritali formulati nella memoria n. 2
ex art. 183 co. VI cod. proc. civ.. Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In
via principale: - accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza e l'inefficacia del presunto contratto
relativo ai servizi di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione
ordini, per violazione del requisito di forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 23, comma
1, T.U.F., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di
obbligazioni subordinate (trasformate in azioni ordinarie) e azioni ordinarie descritte in atti;
- accertare
e dichiarare la mancanza dei relativi ordini di acquisto direttamente impartiti dalla Sig.ra DU (di cui
il Sig. GN è erede) a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a margine delle Operazioni e per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti;
- accertare e
dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento nonché per le
operazioni concluse fuori sede per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7,
T.UF. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti;
-
accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento per
omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 septies Codice del Consumo, e, per l'effetto,
accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti, e, per l'effetto di quanto
accertato e dichiarato ai punti precedenti, - condannare Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a
restituire in favore del Sig. GN euro 128.390,11, a titolo di restituzione dell'indebito, ovvero la
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via subordinata: - accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta,
buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole
operazioni, previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 (artt. 27, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 53 e 55),
dall'art. 21 del T.U.F., dal Codice del Consumo e/o dagli artt. 1176, 1175 cod. civ., - accertare e
pagina 2 di 11
dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob n. 16190/2007 in tema di
adeguatezza e, in mero subordine, di appropriatezza delle operazioni;
e, per l'ulteriore e conseguente
effetto, - dichiarare la risoluzione del contratto per la prestazione di servizi di investimento e/o dei
successivi ordini di acquisto di obbligazioni subordinate UTII (trasformate in azioni ordinarie) oltre che
di azioni ordinarie meglio descritte in atti, e condannare Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al
risarcimento del danno quantificato in euro 128.390,11 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via ulteriormente subordinata:
accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini d'acquisto in parola per conflitto di interesse ex art.
1395 cod. civ. e, per l'effetto, condannare Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento della
somma di euro 128.390,11, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, e/o, in ogni caso, condannare Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. al risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi nella misura di euro
128.390,11, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria;
In ogni caso: - condannare Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento di
spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come
per legge.
Per la convenuta: - in via principale: respingere, in quanto inammissibili ed infondate per le
ragioni in atti, tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 15.9.2021;
- in via
subordinata: accertata e dichiarata la responsabilità di parte attrice per fatto e colpa alla stessa
imputabili, ridurre in via equitativa il risarcimento che dovesse essere riconosciuto in suo favore, nella
misura indicata in atti e comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria
di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di
legge.
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le vicende processuali.
Con atto di citazione avanti all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, il sig. ED GN
ha evocato in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. esponendo che: ▪per conto della madre
LL DU (nata il [...] e defunta il 19.12.2020), della quale egli era erede, la Banca convenuta
aveva eseguito l'acquisti di titoli obbligazionari subordinati BMPS 08/18 TV SUB (ISIN:
[...]) nonché di azioni ordinarie ([...], [...], [...] e
[...]), titoli tutti emessi dalla stessa Banca;
le operazioni erano state regolate sul conto
corrente e sul collegato deposito titoli accesi dalla sig.ra DU ed i titoli erano poi stati da lui
ereditati;
▪le operazioni di investimento dovevano ritenersi nulle, in quanto eseguite in mancanza di un
valido contratto per la prestazione dei servizi di investimento e in difetto di specifici ordini impartiti
dalla sig.ra DU alla Banca;
la nullità delle operazioni era altresì conseguente all'omessa indicazione
della clausola di recesso ex art. 30 TUF e art. 30 del Codice del Consumo;
▪la Banca convenuta non
aveva poi adempiuto agli obblighi informativi a suo carico in ordine alle caratteristiche dei titoli e ai
relativi rischi, in particolare riguardo alle obbligazioni subordinate, tenuto conto che si trattava di
strumenti complessi e illiquidi e che
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in
persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 3069/2021, promossa con atto di citazione notificato a mezzo
della posta elettronica certificata il 15.9.2021
DA
EDI AGNOLUZZI, rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici
all'atto di citazione, dagli avv. Matteo Di Pumpo e Andreea Ioana Rus del Foro di Roma, il primo
domiciliatario;
attore
CONTRO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede a Siena, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano,
domiciliatario;
convenuta
in punto: intermediazione mobiliare.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per l'attore: In via istruttoria: chiede che l'Ill.mo Giudice adito rimetta la causa in istruttoria
disponendo una consulenza tecnica d'ufficio sulla base dei quesiti peritali formulati nella memoria n. 2
ex art. 183 co. VI cod. proc. civ.. Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In
via principale: - accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza e l'inefficacia del presunto contratto
relativo ai servizi di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione
ordini, per violazione del requisito di forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 23, comma
1, T.U.F., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di
obbligazioni subordinate (trasformate in azioni ordinarie) e azioni ordinarie descritte in atti;
- accertare
e dichiarare la mancanza dei relativi ordini di acquisto direttamente impartiti dalla Sig.ra DU (di cui
il Sig. GN è erede) a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a margine delle Operazioni e per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti;
- accertare e
dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento nonché per le
operazioni concluse fuori sede per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7,
T.UF. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti;
-
accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento per
omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 septies Codice del Consumo, e, per l'effetto,
accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti, e, per l'effetto di quanto
accertato e dichiarato ai punti precedenti, - condannare Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a
restituire in favore del Sig. GN euro 128.390,11, a titolo di restituzione dell'indebito, ovvero la
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via subordinata: - accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta,
buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole
operazioni, previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 (artt. 27, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 53 e 55),
dall'art. 21 del T.U.F., dal Codice del Consumo e/o dagli artt. 1176, 1175 cod. civ., - accertare e
pagina 2 di 11
dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob n. 16190/2007 in tema di
adeguatezza e, in mero subordine, di appropriatezza delle operazioni;
e, per l'ulteriore e conseguente
effetto, - dichiarare la risoluzione del contratto per la prestazione di servizi di investimento e/o dei
successivi ordini di acquisto di obbligazioni subordinate UTII (trasformate in azioni ordinarie) oltre che
di azioni ordinarie meglio descritte in atti, e condannare Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al
risarcimento del danno quantificato in euro 128.390,11 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via ulteriormente subordinata:
accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini d'acquisto in parola per conflitto di interesse ex art.
1395 cod. civ. e, per l'effetto, condannare Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento della
somma di euro 128.390,11, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, e/o, in ogni caso, condannare Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. al risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi nella misura di euro
128.390,11, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria;
In ogni caso: - condannare Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento di
spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come
per legge.
Per la convenuta: - in via principale: respingere, in quanto inammissibili ed infondate per le
ragioni in atti, tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 15.9.2021;
- in via
subordinata: accertata e dichiarata la responsabilità di parte attrice per fatto e colpa alla stessa
imputabili, ridurre in via equitativa il risarcimento che dovesse essere riconosciuto in suo favore, nella
misura indicata in atti e comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria
di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di
legge.
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le vicende processuali.
Con atto di citazione avanti all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, il sig. ED GN
ha evocato in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. esponendo che: ▪per conto della madre
LL DU (nata il [...] e defunta il 19.12.2020), della quale egli era erede, la Banca convenuta
aveva eseguito l'acquisti di titoli obbligazionari subordinati BMPS 08/18 TV SUB (ISIN:
[...]) nonché di azioni ordinarie ([...], [...], [...] e
[...]), titoli tutti emessi dalla stessa Banca;
le operazioni erano state regolate sul conto
corrente e sul collegato deposito titoli accesi dalla sig.ra DU ed i titoli erano poi stati da lui
ereditati;
▪le operazioni di investimento dovevano ritenersi nulle, in quanto eseguite in mancanza di un
valido contratto per la prestazione dei servizi di investimento e in difetto di specifici ordini impartiti
dalla sig.ra DU alla Banca;
la nullità delle operazioni era altresì conseguente all'omessa indicazione
della clausola di recesso ex art. 30 TUF e art. 30 del Codice del Consumo;
▪la Banca convenuta non
aveva poi adempiuto agli obblighi informativi a suo carico in ordine alle caratteristiche dei titoli e ai
relativi rischi, in particolare riguardo alle obbligazioni subordinate, tenuto conto che si trattava di
strumenti complessi e illiquidi e che
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