Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 44
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Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 1694/2020
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 10:56
Il giorno 14/01/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Stefania Caci in sostituzione dell'avv. Salvatore Graci per
l'attrice e l'avv. Daniele Rizzo in sostituzione dell'avv. Massimo Dell'Utri per la convenuta A.I.S.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi e in particolare alle note conclusive depositate e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato, alle ore 19:48 la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 1694 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2020 promossa
DA
LI NC, ( C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Graci in virtù di procura rilasciata ex art 83 cpc in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Licata nella via Agrigento n. 1 attrice
CONTRO
A.I.S. – ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A. P. IVA
14879501006, in persona del suo Procuratore speciale, Dott. Alessandro
Zattini, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Dell'Utri, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del procuratore costituito pec: massimo.dellutri@avvocaticl.legalmail.it
convenuta
e contro
2
ES AG IA, C.f. [...], residente in [...];
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni sinistro stradale
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, nella premessa di aver subito un sinistro in data 3.09.2017 in Licata all'incirca alle ore 16:45 viaggiando, come trasportato, a bordo della propria autovettura, Peugeot
207 tg. DB822WN, nell'occorso condotta da Marchesa AG IA, allorquando la conducente arrestava la marcia del veicolo per permettere al passeggero di scendere dall'autovettura, tuttavia la stessa conducente riprendeva la marcia dell'autovettura quando il trasportato non aveva ancora concluso l'operazione di discesa e con lo sportello ancora aperto, per cui quest'ultima veniva trascinata rovinando a terra subendo lesioni accertate dal PS del Nosocomio di Licata ove i sanitari refertavano “
“frattura lussazione gamba dx”, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, seguivano successivamente percorsi fisioterapici;
di aver riportato, a causa del sinistro, un danno biologico permanente valutato nella misura del 12% oltre ad un periodo di invalidità temporanea assoluta e relativa di complessivi 125 giorni;
di aver diffidato la compagnia assicurativa convenuta al risarcimento dei danni patiti e di aver esperito l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, senza alcun esito, avanzava richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 141 cda in solido con il responsabile del danno.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Nel merito: 1) ritenere e dichiarare che la sig.ra LI NC, nata a [...]
Montechiaro (AG) in data 23/08/1944 - C.F. [...]– e
3 residente in [...], nella qualità di passeggero terzo trasportato, è stata vittima dell'incidente occorso in
Licata, il 03/09/2017 e meglio descritto in narrativa;
2) Ritenere e dichiarare il nesso causale tra il sinistro “de quo” e i danni patiti dalla sig.ra LI NC che la vedevano coinvolta nella qualità di terzo trasportato nell'occorso sinistro del 03/09/2017 e meglio descritto in narrativa;
3) Conseguentemente condannare i convenuti, in solido fra di loro, all'integrale risarcimento in favore della sig.ra LI NC, nella complessiva somma di € 44.430,48 (Euro quarantaquattromilaquattrocentotrenta,78) quale risarcimento dei danni fisici subiti a seguito del sinistro del 03/09/2017, o nella diversa misura che sarà determinata dalla disponenda C.T.U. medica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente sino all'effettivo soddisfo nel limite del valore del contributo unificato versato e con espressa rinuncia ad ogni somma ulteriore;
ed in caso di sentenza favorevole per la danneggiata, trasmettere, ai sensi dell'art. 148, comma 10 del D.Lgs
209/2005, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi alle disposizioni del capo
IV del D. Lgs 209/2005 oltre che per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 315 Codice delle Assicurazioni;
4) condannare, in ogni caso, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Si costituiva in giudizio la A.I.S. – ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
S.A. con deposito di comparsa di costituzione e risposta, in via preliminare eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto notificato ad
RA AR Service S.A – Conte, rilevando altresì la carenza di legittimazione passiva della Conte.it in quanto un semplice marchio, un segno distintivo dell'impresa, appartenente alla succursale italiana IS –
RA AR IC S.a.;
rilevava altresì l'improcedibilità, e/o
l'inammissibilità, e/o l'improponibilità, delle domande attrici, così come
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formulate, non essendo stata formulata rituale richiesta di risarcimento danni nei confronti di tutti i soggetti legittimati ex lege;
nel merito contestava le domande dell'attrice, il nesso di causalità tra l'evento e il danno asseritamente subito, così come l'entità dei postumi invalidanti transitori e permanenti risultanti dalla consulenza medica di parte, ravvisava la sussistenza di un concorso di colpa del trasportato nella causazione dell'evento, rassegnava le seguenti conclusioni “
Preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, essendo stata citata in giudizio la
RA AR IC S.a. - Conte, e non anche la IS – RA
AR IC S.a., per conto di RA Europe Compania de
Seguros S.A., il tutto con necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione.- Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle (citate in giudizio) RA AR
IC S.a.- Conte, con necessità di ogni conseguente statuizione, ivi compresa la dichiarazione di inammissibilità, e/o improcedibilità e/o improponibilità delle domande attrici tutte, così come proposte e, in subordine, ma sempre preliminarmente, e senza recesso, la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ed ancora, in ulteriore subordine, e sempre senza recesso alcuno da quanto precede,
l'infondatezza delle stesse nei confronti delle RA AR
IC S.a.- Conte.- Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare la disintegrità del contraddittorio, non essendo stata chiamata in giudizio, e non essendo state formulate domande alcune, nei confronti della IS –
RA AR IC S.a., per conto di RA Europe
Compania de Seguros S.A. il tutto con necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione.- Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare
l'improcedibilità, e/o l'inammissibilità, e/o l'improponibilità delle domande attrici, così come formulate, non essendo stata formulata rituale richiesta di risarcimento danni (messa in mora del 5/2/19) nei confronti di tutti i soggetti destinatari, in quanto legittimati ex lege, il, il tutto con necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione.- In subordine, senza recesso,
5 nel merito delle domande attrici, rigettarle, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che prescritte, e, comunque, carenti di prova.- In ulteriore subordine, sempre senza recesso, eliminare, e/o ridurre le domande attrici, occorrendo ricorrendo anche al concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227 c.c., il tutto con necessità di ogni conseguente statuizione.- Con vittoria di spese e compensi”.
Ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
la causa veniva istruita con espletamento di interrogatorio formale, prova per testi e ctu medico legale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 12.03.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 2.12.2024 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, differita con decreto all'udienza odierna.
In seguito alle eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia assicurativa convenuta, parte attrice nella memoria ex art 183 co 6, primo termine, precisava la propria domanda chiedendo il rigetto delle eccezioni sollevate da parte della convenuta compagnia assicurativa in quanto infondate in fatto ed in diritto, in subordine, la concessione di termine per il rinnovo della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. alla A.I.S. – AD
AR Service S.A.”.
Nella propria comparsa conclusionale la RA AR Service
S.A, contestava l'applicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, stante il mancato coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro per cui
è causa, eccezione comunque rilevabile d'ufficio poiché afferente i presupposti oggettivi di applicabilità della norma e sulla quale si ritornerà ampiamente più avanti.
Così compendiati i