Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6284
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Testo completo
proc. n. 20987/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Francesca Firrao Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 31/10/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] in [...], C.U.I. – C.F. Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. MARIA RAFFAELA LACERENZA, C.F._2 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
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conclusioni di parte ricorrente: “1) In via preliminare, sospendere il provvedimento del Questore della Provincia di prot n. 1389/2023 notificato in data 3/11/2023 a mani del sig. e, per CP_1 Pt_1
l'effetto, ordinare alla Questura di in persona del Questore p.t., di riconsegnare al sig. la CP_1 Pt_1 ricevuta n. 22TO050633;
2) in via principale e nel merito, annullare il provvedimento del Questore della Provincia di prot n. 1389/2023 notificato in data 3/11/2023 a mani del sig. e, per CP_1 Pt_1
l'effetto, riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale con ogni conseguente effetto di legge;
3) con vittoria di spese”;
conclusioni di parte resistente: “rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 11/10/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 1389/2023, reso in data 24/10/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 03/11/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 24/01/2023 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 29/11/2023 e depositato il giorno 04/12/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 7 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 22/12/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata, per il giorno 29/02/2024, l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. Con ordinanza resa in data 29/02/2024, applicati i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civile, sez. VI, 21/02/2017, ud. 17/11/2016, dep.21/02/2017, n. 4516), è stata fissata, per il giorno 15/05/2024, la nuova udienza di comparizione delle parti con contestuale assegnazione al ricorrente di un termine perentorio per l'effettuazione delle notifiche indispensabili ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio con la parte resistente. In data 14/05/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 5 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 15/05/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
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Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 31/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale dando atto della circostanza che l'odierno ricorrente è stato destinatario di un decreto di espulsione nel 2019 e facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha CP_1 ritenuto che «non possono ritenersi soddisfatti i presupposti previsti dalla normativa in materia di protezione speciale, in particolare: i) permangono i legami con la famiglia nel Paese di origine;
ii) il richiedente dichiara di avere un figlio in Italia, ma non presenta documentazione relativa allo stesso;
iii) la restante documentazione presentata (ricevuta di presentazione della richiesta di passaporto presso l'ambasciata nigeriana di Roma, prima pagina di una memoria del legale a sostegno dell'istanza di protezione speciale;
comunicazione di ospitalità presso connazionale con decorrenza 12/09/2022;
fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria;
fotocopia carta di identità italiana) non è idonea a dimostrare un apprezzabile livello di integrazione sociale, culturale, economica, a fronte di una permanenza di 8 anni in Italia, nell'allegato integrativo il richiedente infatti dichiara di non essere occupato attualmente e di non disporre di una soluzione abitativa, né presenta documentazione relativa a presenti o passate esperienze di lavoro». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando che «tra le ragioni del diniego della domanda vi è la scarsità di documentazione depositata a dimostrazione del nucleo familiare che [egli] ha nel territorio nazionale;
infatti, egli è padre di un bambino nato nell'anno 2018 in Italia. Egli convive con la sua compagna e con il bambino. In realtà la documentazione depositata non è quella cui la commissione fa riferimento, probabilmente questa è la documentazione che la questura ha inoltrato. [Egli] non ha potuto depositare documentazione lavorativa in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno [che] giunto nel territorio italiano gli veniva riconosciuta la protezione sussidiaria, successivamente revocata in seguito ad impugnazione da parte della commissione territoriale. Ragione per cui egli è rimasto sprovvisto di un permesso di soggiorno che gli abbia consentito di poter sottoscrivere un regolare contratto di lavoro. È inutile precisare che, chiaramente, [egli] esercita attività lavorativa, purtroppo, non regolare ed è quindi costantemente sottoposto a condizioni di vita precarie e inevitabilmente pericolose. Inoltre, inevitabilmente questa condizione di precarietà favorisce lo sfruttamento lavorativo,
[egli] è costretto ad accettare determinate condizioni a patto della propria sopravvivenza, che si traduce, per alcuni datori di lavoro, in una scelta consapevole stante la convenienza di un costo inferiore della manodopera. E inoltre, tale sfruttamento si trasforma sovente in autentica riduzione in schiavitù che, vale la pena ricordare, rappresenta un reato. Se [gli] fosse stato notificato, come la legge prevede, il preavviso di rigetto, nelle osservazioni che [avrebbe] presentato, fra le altre cose, in merito alla [sua] situazione
[avrebbe] precisato che non risultano carichi pendenti a [suo] carico … che in realtà egli dispone di una
- 3 - soluzione abitativa stabile presso un suo amico e connazionale partecipando alla quota del canone mensile. Egli da quando è entrato in Italia non ha mai fatto rientro nel suo Paese, non avendo più alcun riferimento e sostegno affettivo, e non solo, in caso di rientro nel suo Paese andrebbe incontro alle difficoltà di un nuovo radicamento territoriale in un luogo, privo di qualsivoglia sostegno morale e/o materiale ed in una condizione di estrema povertà. [Egli] parla e comprende la lingua italiana. E [avrebbe], più di tutto allegata la documentazione attestante la [sua] paternità … Inoltre, è importante considerare la situazione del [suo] Paese di provenienza … versa ancora in uno stato di generale e grave compromissione dei diritti umani» (pagg. 2 e 3 del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha ribadito la correttezza del suo operato (pagg.
2-4 della comparsa di costituzione depositata in data 14/05/2024) e ha evidenziato che il «ricorso appare poi contraddittorio: da un lato riferisce che il ricorrente vivrebbe con la compagna e il figlio (ma neanche in questa sede fornisce documentazione in merito) dall'altro afferma di vivere ospite di un connazionale. Quanto alla compagna, l'affermazione rimane una mera dichiarazione atteso che neppure vengono fornite le generalità della stessa. Per quanto concerne il lavoro poi, lo straniero dichiara di esserne privo perché senza