Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 664

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 664
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 664
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 16317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16317/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in Torino, Corso Duca Parte_1 C.F._1 degli Abruzzi n. 78, presso lo studio dell'avv. SPROVIERI VERONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Controparte_1 C.F._2
Canova n. 25, presso lo studio dell'avv. LOPEDOTE GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in SANGANO il 31/08/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRUINO (atto n. 4 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/02/2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 29/05/2023.
Con ricorso depositato il 04/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere
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