Trib. Taranto, sentenza 08/05/2024, n. 1373

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 08/05/2024, n. 1373
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 1373
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4946/2022 R.G. promossa da:
LE IR, elettivamente domiciliata in Taranto a Corso Umberto 1°, 144, presso lo studio dell'Avv. Ugo Grippa, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE avverso
IE OS, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Cataldo Nitti, n. 18 presso lo studio dell'avvocato Giovanni Lombardi, che lo rappresenta come da procura in calce alla comparsa di risposta;

CONVENUTO
Oggetto: Cause in materia di rapporti societari - società di persone.
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto


1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato in data 03.09.2022 la sig.ra LE RI ha adito l'intestato
Tribunale, rappresentando di aver costituito unitamente all'ex coniuge sig. IE SI, odierno convenuto, la società in nome collettivo CV TECNO STUDIO del Geom. LL
SI & C. s.n.c., con un capitale sociale di lire 13.000.000 (euro 6.713,93), sottoscritto dal sig.
IE nella misura di lire 7.800.000 (euro 4.028,00) e dalla stessa sig.ra LE nella misura di lire 5.200.000 (euro 2685,57), con attribuzione della gestione e della amministrazione ordinaria e straordinaria della società al socio IE SI (come da scrittura privata del
8.11.1993, registrata a Taranto il 29.11.1993);
che successivamente, in data 8.04.1996, i sig.ri
LE e IE hanno contratto matrimonio civile;
che, a causa del deterioramento del rapporto coniugale, si sono separati giudizialmente, come da sentenza del Tribunale di Taranto n.
2101/2015, nonché hanno ottenuto pronuncia di divorzio, con sentenza non definitiva n. 2590/2019, emessa dal Tribunale di Taranto;
che in ragione della conflittualità tra i due soci, stante
l'impossibilità della prosecuzione dell'attività economica in forma societaria, con lettera raccomandata A.R. del 12-19 dicembre 2007 la sig.ra LE ha comunicato all'altro socio il proprio recesso dalla società ai sensi dell'art. 2285 c.c.;
che con raccomandata del 22.12.2007, il sig. IE, preso atto del recesso, ha preannunciato il probabile scioglimento e la messa in liquidazione della società, stante la difficoltà di ricostituzione della pluralità dei soci, nonché ha provveduto a iscrivere il recesso della sig.ra LE presso la CCIAA di Taranto;
che, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società rappresentata dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci, non è stata iniziata alcuna procedura di liquidazione e il sig. IE, socio amministratore, pur non avendo contestato la legittimità del recesso nelle forme e nei termini prescritti dalla legge, ha richiesto alla sig.ra LE il pagamento di somme relative a debiti della società, sorti anche in data posteriore all'esercizio del diritto di recesso, dei quali lo stesso è esclusivo responsabile ex art. 2290 c.c. (si vd. ingiunzione di pagamento n. 5124 emessa dal
Tribunale di Taranto, cui ha fatto seguito il giudizio di opposizione contraddistinto al n. 7128/2020
R.G., tuttora pendente).
Alla luce di quanto esposto, la sig.ra LE, anche al fine di evitare pretestuose richieste di rimborso e/o pagamento di presunti debiti societari insorti in epoca successiva all'intervenuto recesso, ha chiesto che ne fosse accertata la legittimità e decorrenza e ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa riunione del presente processo con quello contraddistinto dal n. di RG. 7178/2020 e ogni più utile declaratoria del caso e di legge, accerti la legittimità del recesso esercitato dalla signora IT RI il 12 – 19 dicembre 2007 dalla società CV TECNO Studio di LL SI & C. snc. e di conseguenza dichiari la sua estraneità ai debiti sociali posteriori alla data del recesso con condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese di lite”.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 29.11.2022, il sig. IE
SI ha eccepito preliminarmente l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di
Bari-Sezione specializzata delle imprese, al quale - ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 27 giugno 2003, n.
168
, così come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n.

1 - sono devolute la questioni societarie, tra le quali i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario.
In merito alla conservazione dello status di socia in capo alla sig.ra LE RI, il sig.
IE, dopo aver rilevato che se la società è contratta a tempo determinato, come nel caso della C.V. Tecno Studio del signor SI LL, il recesso del socio è ammesso per legge solo
se sussiste una giusta causa e ha effetto appena pervenuto a conoscenza degli altri soci (art. 2285, comma 2, c.c.), ha rappresentato che il concetto di giusta causa è stato interpretato da dottrina e giurisprudenza in maniera composita.
Segnatamente, da un lato, la Cassazione ha stabilito in senso restrittivo che la giusta causa va riconosciuta solo nelle ipotesi in cui il comportamento del socio recedente costituisca legittima reazione a un contegno degli altri soci, tale da fare venire meno la fiducia in essi riposta, concretizzandosi in una violazione di obblighi contrattuali o di doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza, che infici la natura fiduciaria del rapporto (si pensi all'estromissione del socio dall'amministrazione e dalla gestione della società, alla mancata restituzione da parte della società di somme prestate da un socio;
alla violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di rendere il conto della gestione sociale e dell'andamento della società);
dall'altro, la dottrina accoglie un'accezione ampia ed elastica di giusta causa, identificandola anche in situazioni non necessariamente collegate al comportamento scorretto o inadempiente degli altri soci, definendola pertanto come qualsiasi evento oggettivo, ossia estraneo alla volontà del recedente, imprevisto ed imprevedibile, che impedisca al socio di continuare a fare parte della società, purché costituisca un evento sopravvenuto rispetto alla situazione preesistente e soprattutto grave, ossia tale da assumere una portata rilevante nelle dinamiche societarie (si pensi al dissidio insanabile tra soci, alla conclusione di contratti rischiosi da parte del socio amministratore, a vicende personali del socio quali una malattia o l'età avanzata). Da ciò ne consegue che il socio che abbia avuto un semplice dissidio con gli altri componenti della società oppure che senta l'esigenza di mettersi in proprio non potrà abbandonare la compagine sociale perché tali motivazioni non sono caratterizzate da una gravità tale da integrare il concetto di giusta causa, così come interpretato da dottrina e giurisprudenza. Peraltro, al fine di evitare che il socio rimanga sostanzialmente “prigioniero” della società, la legge prevede che il contratto sociale possa indicare ulteriori ipotesi di recesso, che però – vista la natura eccezionale dell'istituto – devono considerarsi tassative e non suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Per questo stesso motivo la dottrina maggioritaria ritiene che non sia ammessa la previsione statutaria che prevede la possibilità di recedere ad nutum, ossia senza fornire alcuna motivazione, anche se l'opinione è discussa.
Alla luce di tali considerazioni, il sig. IE, dopo aver rappresentato che la sig.ra LE
RI avrebbe potuto recedere dalla società solo per giusta causa, trattandosi di società contratta a tempo determinato il cui statuto nulla espressamente prevede in deroga alle disposizioni di legge in materia di recesso, ha chiesto al Tribunale adito in via preliminare la dichiarazione di incompetenza per materia, in quanto controversia riservata alla competenza per materia inderogabile del Tribunale
di Bari-Sezione Specializzata delle Imprese;
in caso di rigetto della predetta eccezione, ha chiesto il rigetto della domanda attorea per i motivi suesposti e la condanna alle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione celebrata il 22.12.2022, il P.I. ha concesso i richiesti termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 13.04.2023 il P.I. ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti, poiché irrilevanti ai fini della decisione, che attiene all'accertamento dell'intervenuto recesso della attrice dalla società CV TECNO STUDIO di IE OS
& C s.n.c., e ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.01.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il P.I. ha riservato la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..


2. L'eccezione di incompetenza per materia.

In via preliminare, l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale delle Imprese di Bari, sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta, è infondata e pertanto non merita accoglimento.
Sul punto, appare opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n.
168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, a mente del quale le sezioni specializzate in materia di impresa hanno innanzitutto competenza a decidere sulle seguenti materie: (1) controversie di cui all'articolo 134 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, quali: (a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
e degli art. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate, (b) le controversie nelle materie disciplinate dagli art. 64, 65, 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;
(c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il Giudice ordinario;
(d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI del
D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di cui conosce il Giudice ordinario;
(2) controversie in materia di diritto d'autore;
(3) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287
(controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);

(4) controversie relative alla violazione
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