Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5020
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Testo completo
N. R.G. 11881/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11881/2019 promossa da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Boldini Alessandro C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Santoro Claudio Pasquale C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti con foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del
12.09.2024 hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia della separazione personale delle parti alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la separazione dei coniugi senza disposizioni quanto alla domanda di addebito già formulata, che si intende rinunciata;
2) nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto fra i coniugi;
3) spese di lite compensate fra le Parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.08.2019 , premesso che Parte_1
in data 05.10.1979 in Brescia aveva contratto matrimonio con rito concordatario con e che dall'unione era nato il figlio Alessandro, Controparte_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito e obbligo per lo stesso di versarle un assegno di mantenimento mensile di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11881/2019 promossa da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Boldini Alessandro C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Santoro Claudio Pasquale C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti con foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del
12.09.2024 hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia della separazione personale delle parti alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la separazione dei coniugi senza disposizioni quanto alla domanda di addebito già formulata, che si intende rinunciata;
2) nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto fra i coniugi;
3) spese di lite compensate fra le Parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.08.2019 , premesso che Parte_1
in data 05.10.1979 in Brescia aveva contratto matrimonio con rito concordatario con e che dall'unione era nato il figlio Alessandro, Controparte_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito e obbligo per lo stesso di versarle un assegno di mantenimento mensile di
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