Trib. Imperia, sentenza 05/06/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Imperia, sentenza 05/06/2024
Giurisdizione : Trib. Imperia
Numero :
Data del deposito : 5 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Il Giudice Monocratico, dott. Fabio Favalli, ha pronunciato la seguente
Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 54\2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Civili del Tribunale di Imperia
TRA
Avv. Marino Vincenzo e Avv. Vernia Elisa, in proprio e quali difensori di
NA CC ER,
Ricorrenti
Contro
Ministero della Giustizia
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Il presente procedimento costituisce il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 33481/2022 (all. G) ha annullato
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Imperia il 15-11-2019 nell'ambito del procedimento n. r.g. 44/2019 (all. D).
Questo aveva ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto del 20/12/2018 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia aveva rigettato l'istanza degli avv. Marino e Vena di liquidazione dei propri onorari per l'assistenza professionale prestata in favore del NA nell'ambito del proc. n.r.g. 140/2016.
Il NA aveva, infatti agito in giudizio per vedersi riconosciuto portatore di handicap ai sensi della L. 206/2004 a seguito d'un attentato terroristico da lui subito e all'esito della conclusione del procedimento di primo grado i suoi difensori avevano richiesto i propri compensi ai sensi dell'art. 10 L.
206/04
, il quale al comma 1 dispone che: “Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.”.
Tuttavia, come gia detto, sia il Giudice del Lavoro che il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Imperia per l'opposione ex artt 84, 170 d.p.r.
115/2002 e art. 15 d.lgs.vo 150/2011 respingevano la richiesta ritenendo che il beneficio dell'assistenza difensiva gratuita sarebbe stato precluso dall'art. art. 91 d.p.r. 115/2002, interpretato analogicamente, avendo il ricorrente scelto d'essere difeso da 2 avvocati.
Ciò premesso, lo scrivente non può che prendere atto del dictum illustrato nell'ordinanza di rinvio, la quale ha statuito che:
-“la L. n. 206 del 2004, che detta nuove norme in favore
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