Trib. Roma, sentenza 17/04/2024, n. 4600
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice A T, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 17/4/2024, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 5760/2022 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CERUTTI GILBERTO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. BADÒ FABRIZIO
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore,
INTIMATO CONTUMACE E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 e licenziamento per cessazione dell'appalto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 21.2.2022, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
1
- accertarsi la mancata osservanza dell'assetto temporale della prestazione lavorativa come pattuita nel contratto part-time;
- accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il periodo indicato in ricorso o per il diverso periodo ritenuto provato;
- dichiararsi la illegittimità del recesso e, per l'effetto, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del recesso e condannarsi la al pagamento di un'indennità risarcitoria pari ad un Parte_2 congruo numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.326,50;
- condannarsi le società convenute al pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 5.936,26 “a carico di e CP_1 CP_2
in solido” e di € 11.128,02 “a carico di e
[...] CP_1 CP_3
in via solidale” o al pagamento delle somme maggiori o minori
[...] che siano ritenute più giuste ed eque, in ogni caso oltre accessori come per legge. La ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
- ella ha lavorato continuativamente presso l'azienda alberghiera denominata “ ” sita in Roma (RM), v. Boncompagni Org_1
n. 89, alle dipendenze di dal 6.6.2018 al Controparte_2
28.2.2019 e alle dipendenze di dal 4.3.2019 al Controparte_3
15.1.2022;
- la proprietaria degli Hotel “ ” e “ siti in Controparte_1 Org_1 Org_2
Roma, ha concesso in appalto i servizi alberghieri, fra i quali il
“rigoverno delle camere”, alla che, a sua Organizzazione_3 volta, li ha subappaltati a è, poi, Controparte_2 Parte_3 subentrata “a partire dal 4.3.2019” Controparte_3
- ella è stata assunta da con contratto a tempo Controparte_2 determinato, con decorrenza 6.6.2018 e scadenza fissata al 30.9.2018, prorogato poi al 28.2.2019, con orario part-time a 25 ore settimanali e inquadramento nel “6° livello” del CCNL “TURISMO”;
- con decorrenza dal 4.3.2019, ella è passata alla Controparte_3 subentrata nell'appalto, con medesimi inquadramento e orario part- time;
- dal marzo 2020, è stata collocata in cassa integrazione per l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ha svolto mansioni di “cameriera ai piani addetta a pulizia e rigoverno delle camere dell'albergo” ricevendo le direttive sul lavoro dai sig.ri e Org_4 Parte_4
2
- ha ricevuto una retribuzione inferiore a quella che era a lei dovuta in base al CCNL di riferimento e non ha ricevuto il pagamento della retribuzione dal 1.12.2021, della 13a e 14a mensilità, delle ferie godute, del lavoro domenicale, del lavoro prestato nelle giornate di festività soppresse 19 marzo, 14 maggio, 4 giugno, 29 giugno e 4 novembre e durante le festività nazionali ed infrasettimanali, delle ore di lavoro supplementare, dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'orario di lavoro osservato è stato dalle ore 08:00 alle ore 15:00 con mezzora di pausa per il pranzo, per cinque giorni a settimana;
- ha osservato il riposo settimanale “in giorno feriale e mai festivo”;
- con lettera del 12.1.2022, la l'ha licenziata per fine Controparte_3 appalto;
- ella ha tempestivamente impugnato in via stragiudiziale il licenziamento. Ciò premesso e considerati la invalidità di eventuali rinunzie e transazioni, la responsabilità solidale delle società convenute ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo essendo la ricorrente “impiegabile con le medesime mansioni presso altre stazioni appaltanti facenti capo alla medesima , che pertanto ha omesso qualsiasi riferimento CP_3 circa il c.d. 'repechage'”, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti di
[...]
di e di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
si è costituita in giudizio soltanto
[...] Controparte_1 resistendo alla domanda e facendo rilevare, preliminarmente,
[...] che essa ha sottoscritto contratto di appalto di servizi prima con
oggi , in data Organizzazione_3 Controparte_4
1.9.2016, poi con in data 31.1.2020. Controparte_5
Ha, quindi, eccepito di non aver intrattenuto alcun rapporto con le società e ed ha osservato che queste Controparte_2 Controparte_3 ultime sono responsabili solidalmente con la committente “unitamente con ognuno degli eventuali subappaltatori”. La società ha, per questo motivo, formulato istanza di chiamata in causa di “al fine di essere Controparte_6 manlevata e garantita dalle predette società” ed ha chiesto di essere, parimenti, manlevata e garantita dagli eventuali subappaltatori
[...]
e .. Controparte_2 Controparte_3
Nel merito, la parte convenuta ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria rimarcando come incomba sulla ricorrente l'onere:
3
- di dimostrare di essere stata dipendente delle società subappaltatrici;
- di dimostrare l'esistenza, la validità e l'efficacia dei rapporti di lavoro intercorsi con i datori anche subappaltatori;
- di dimostrare di essere stata addetta a svolgere le precise mansioni lavorative come descritte in ricorso;
- di dimostrare l'avvenuta esecuzione, esatta e puntuale, delle proprie prestazioni lavorative, in proprio favore, “in conseguenza delle quali avrebbe maturato presunti crediti di lavoro”, e contestando che la ricorrente abbia reso le sue prestazioni lavorative esclusivamente nei propri confronti e nel periodo temporale di cui all'atto introduttivo. La parte resistente ha, infine, preso atto dell'asserito mancato pagamento degli importi “parziali, in quanto differenze retributive” dei quali non può, evidentemente, essere a conoscenza ed ha osservato, sui conteggi di controparte:
- che la pretesa di pagamento della 14a mensilità per l'anno 2017 è erronea ed illegittima avendo la parte ricorrente affermato di aver lavorato per conto di dal 4.6.2018 al 28.2.2019;Controparte_2
- che la pretesa economica per il mese di giugno 2021 è illegittima dal momento che, come risulta dal foglio presenza del mese di giugno 2021, la sig.ra ha lavorato per 14 giorni nel corso del mese Pt_1
e non per 20 come indicato in ricorso ed anche, “nella quasi totalità di tali giorni, per almeno 1 ora in meno rispetto all'orario contrattuale” essendo stata “correttamente,… retribuita dal datore, e/o dalla CIG Covid, esclusivamente, per quanto lavorato (in meno) rispetto al contratto”;
- che la pretesa economica per il mese di gennaio 2022 è illegittima non avendo parte ricorrente più lavorato dal mese di luglio 2021;
- che la 14a mensilità per l'anno 2018 non è dovuta e non è dovuta in solido, in ogni caso, in quanto, per sua stessa ammissione, la sig.ra non ha lavorato alle dipendenze di Pt_1 Controparte_3
- che la garanzia della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 non si estende ai crediti aventi natura risarcitoria come ad es. l'indennità per ferie non godute e l'indennità sostitutiva del preavviso;si evidenzia, poi, in riferimento al licenziamento, che quest'ultimo deriva da “ragioni non connesse all'esecuzione dell'appalto” in quanto il rapporto di appalto con è cessato in data antecedente, nel corso del Controparte_5 mese di giugno 2021 per inadempienze imputabili all'appaltatore.
4
All'udienza del 10.5.2022, il Tribunale ha rigettato l'istanza di chiamata in causa dei terzi e Controparte_5 Controparte_4
.
[...]
Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato “relativamente al periodo per cui è causa”, anche a dispetto del part-time formalmente concordato, della illegittimità del licenziamento irrogatole da CP_3 con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del
[...] danno e la condanna, in solido, di Controparte_1
committente dell'appalto di servizi alberghieri, e delle società
[...] subappaltatrici e per le differenze Controparte_2 Controparte_3 retributive maturate nel corso dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell'una e dell'altra. Le società e come si è visto, non si Controparte_2 Controparte_3 sono costituite in giudizio;ne va, pertanto, dichiarata la contumacia (art. 171, ult. co., c.p.c.). 1. Ciò premesso, rilevano qui due rapporti di lavoro subordinati intercorsi con due distinti soggetti giuridici, le società e Controparte_2 [...]
sorti entrambi come rapporti a tempo determinato, il CP_3 secondo trasformato poi in un rapporto a tempo indeterminato. Dal complessivo esame del ricorso, pare potersi escludere l'impugnativa del contratto a termine. È vero che la parte ha chiesto l'accertamento della “sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato”, alla lett. b) delle “CONCLUSIONI”, ma la domanda, così formulata, appare oltremodo generica. Non è specificato se si richieda la trasformazione dei rapporti in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, comunque, alcuna specifica censura è sollevata in merito alla clausola di apposizione del termine. Nemmeno ha chiesto, la parte, di indagare i rapporti fra le imprese ai fini dell'individuazione, eventuale, di un unico centro di imputazione del rapporto. L'assoluta indeterminatezza della pretesa ne comporta la nullità ai sensi dell'art. 414, n. 4), c.p.c.. 2. Il primo dei rapporti è intercorso con in virtù di un Controparte_2 contratto di lavoro a tempo determinato part-time, con decorrenza
5
6.6.2018 e scadenza fissata al 30.9.2018, inquadramento nel livello “6°” della classificazione del personale del CCNL “ ”, qualifica di Org_5
“commis ai piani” e orario settimanale di 25 ore;il contratto è stato prorogato al 28.2.2019, restando inalterati qualifica, livello di inquadramento, retribuzione ed orario di lavoro (lettera di assunzione e proroga in all.ti, rispettivamente, 4 e 5 al fasc. di parte). Il secondo rapporto è intercorso con in virtù di un Controparte_3 contratto di lavoro a tempo determinato part-time, con decorrenza 4.3.2019 e scadenza fissata al 31.8.2019, inquadramento nel livello “VI” della classificazione del personale del CCNL “Turismo comparto Imprese Alberghiere”, qualifica di “commis ai piani” e orario settimanale di 25 ore;il contratto è stato, poi, trasformato in contratto a tempo indeterminato, restando inalterati qualifica, livello di inquadramento, retribuzione ed orario di lavoro (lettera di assunzione e di trasformazione del 14.3.2019 in all.ti, rispettivamente, 6 e 7 al fasc. di parte). La ricorrente afferma, come si è visto, di aver svolto la propria prestazione in modo ininterrotto nei periodi dal 6.6.2018 al 28.2.2019 e dal 4.3.2019 al 15.1.2022 presso l' , di proprietà della Org_1
la quale aveva appaltato i servizi alberghieri, fra i quali il Controparte_1
“rigoverno delle camere”, alla quest'ultima – si Organizzazione_3 legge sempre in ricorso, al n. 2 del “FATTO” – “a sua volta li ha subappaltati a , alla quale è subentrata a CP_2 CP_2 CP_3 partire dal 4.3.2019”. Figura, in all. 8 al fascicolo di parte, la lettera di licenziamento inoltrata da “per fine appalto e cessata attività alberghiera”, ove Controparte_3 si legge:
“… siamo addivenuti alla decisione di privarci della Sua fattiva collaborazione in quanto a causa della grave crisi prodotta dalla pandemia di covid che ha investito in modo drammatico il settore del turismo è terminato l'appalto in essere con la struttura presso cui Ella è occupata. Il rapporto di lavoro deve quindi intendersi risolto ad ogni effetto di legge e di contratto dal 15 gennaio 2022. Le competenze di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso le verranno corrisposte nei termini di legge.
…”.
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