Trib. Trani, sentenza 16/12/2024, n. 2511

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 16/12/2024, n. 2511
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 2511
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3259/2024 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso, dall'avv. Roberto Gammarota, presso il cui studio in Barletta, alla via Brescia, 1 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
tutti
[...] costituiti in giudizio in persona del dirigente scolastico pro tempore, e con questi elettivamente domiciliati come da memoria difensiva
RESISTENTI

CONCLUSIONI
1
In data 16 dicembre 2024 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, quale docente che ha lavorato per il
[...] con contratti a tempo determinato, a ottenere la Controparte_1
c.d. carta docenti.
Il fatto
Con ricorso depositato il 23.04.2024, , dopo Parte_1 aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...] ha dedotto: di aver lavorato, nell'anno Controparte_1 scolastico 2020/2021, dal 26.10.2020 al 25.6.2021 presso la
Scuola Primaria Istituto Scolastico III° C.D. San Giovanni Bosco di
Bisceglie, nell'anno scolastico 2021/2022, dal 9.9.2021 al
30.6.2022 presso la Scuola Primaria presso Istituto Scolastico III°
C.D. San Giovanni Bosco di Bisceglie e nell'anno scolastico
2023/2024 dal 1.9.2023 al 30.6.2024 qualifica insegnante di
Scuola Primaria presso Istituto Scolastico III° C.D. San Giovanni
Bosco di Bisceglie;
che per i suddetti periodi non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona

Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima;
che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della Costituzione e per violazione articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del

2 docente;
che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al il riconoscimento del diritto a beneficiare CP_1 della cd. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato, e quindi per complessivi € 1.500,00.

In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del
[...] come insegnante con contratti a tempo Controparte_1 determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio della Carta
DO, e condanni il all'attivazione in Controparte_1 favore dell'istante del relativo bonus economico previsto dalla c.d.
Carta Elettronica del valore complessivo corrispondente ad €
500,00 annui;
con vittoria di spese con attribuzione. Costituitisi in giudizio, il e l' Controparte_1 [...]

hanno eccepito, l'infondatezza Controparte_1 della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando che il differente regime appare CP_1 giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica – che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo Controparte_1 svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del
3
condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il merito
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Il quadro normativo
2.1 In primo luogo appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato
“Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
4
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato
“Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
. z
5 L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente
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