Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 31 dicembre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
RO FR, con l'avv. Maria Francesca Santarcangelo
- Ricorrente - contro
«MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
PUGLIA - UFFICIO SCOLASTICO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO», in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Marcellino Barletta
- Convenuto
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 28 luglio 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda di aggiornamento della sua posizione in graduatoria ATA ai sensi del DM 50/2021, ha lamentato la mancata assegnazione del punteggio di punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per il servizio civile (sostitutivo di quello di leva) prestato, non in costanza di rapporto di lavoro, dal 12.09.2016 all'11.09.2017, ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di III fascia per il triennio
2021/24, come previsto dal decreto ministeriale citato.
Il Ministero si è costituito sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. 2277/2024).
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