Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 10168

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 10168
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 10168
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

n. 24615/2023 r.g.vg.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Carla Hubler Presidente rel dott. Immacolata Cozzolino Giudice dott. Gabriella Ferrara Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g. 24615/2023 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
rapp.to e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Giovanni Fornabio Parte_1 presso cui elett.te domicilia
Ricorrente
E
rapp,ta e difesa in virtù di procura i atti dall'avv. Altea Capriglione Controparte_1 presso cui elett.te domicilia
Resistente
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso: chiede il rigetto del ricorso. Interventore necessario
ha emesso la seguente
SENTENZA

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/11/2023 parte ricorrente premesso che con sent. 1429/2021 del Tribunale di Nola la cessazione degli effetti civili del matrimonio per i motivi in atti chiedeva: 1) in via principale, ridurre da euro 400,00 a euro 200,00 la somma versata a titolo di mantenimento per entrambi i figli minori, e a carico del Sig. , o nella misura più Per_1 Per_2 Parte_1 idonea ritenuta secondo giustizia dal Giudice.
2) con vittoria di spese e di onorari.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. .
Si costituiva la resistente e deduceva e concludeva come n atti.
All'esito della comparizione, infruttuoso il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni di cui al verbale la procedura era rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come sopra.
Pagina 1


Il ricorso, a parere del Collegio, può trovare accoglimento.
Va osservato che l' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio allorché sopravvengano "giustificati motivi", rende palese come dette disposizioni - secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione al soggetto obbligato di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo - siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento
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