Trib. Termini Imerese, sentenza 06/11/2024, n. 1560
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1378 del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Cefalù, via Giovanni XXIII n. 7, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Di Paola, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
(CF: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Cefalù, via Roma n. 33, presso lo studio dell'avv. Massimo
Guarcello, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
conclusioni delle parti: le parti hanno concluso a conclusioni congiunte, come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2022 , premettendo di aver contratto a Parte_1
Cefalù il 28.5.2009 matrimonio concordatario con – trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, serie A, dell'anno 2009 –, dal quale sono nati due figli ( l'8.11.2011 e Giovanni il 12.11.2013), ha domandato Per_1 al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito nei confronti del resistente, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno e l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versandole la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso deduceva che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa del comportamento aggressivo e violento del marito, nei confronti del quale aveva sporto denuncia in data 5.5.2022, lasciando altresì la casa coniugale.
Nella comparsa di
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