Trib. Bologna, sentenza 29/11/2024, n. 617
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9809/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
) e nata a San Giovanni in [...] C.F._1 Parte_2
(Bologna) il 2 luglio 1979 (cod. fisc. ), rappresentati e difesi C.F._2
dall' avvocato Barbara Mignatti del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione personale tra i coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“conferma integralmente le condizioni di cui al ricorso e chiede conseguentemente
l'omologa della separazione alle condizioni ivi indicate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi:
, nato a [...], il [...], Parte_2
domiciliato in VIA RENATO FUCINI 12 40033 CASALECCHIO DI RENO , rappresentato e difeso dall'Avv. MIGNATTI BARBARA , nato Parte_1
1
a BOLOGNA (BO), il 19/08/1979, domiciliato in VIA RENATO FUCINI 12 40033
CASALECCHIO DI RENO, rappresentato e difeso dall'Avv. MIGNATTI
BARBARA, con ogni giuridica conseguenza”.
Il Tribunale, vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta da e Parte_1
con ricorso depositato il 31 luglio 2024;
Parte_2
osservato che, su richiesta dei ricorrenti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato, unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473 bis.12, co. 3, c.p.c.;
rilevato che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Calderara di Reno
(Bologna) il 2 ottobre 2016;
osservato che dall'unione dei coniugi è nata a [...] il [...] la figlia minore Per_1
preso atto della volontà inequivoca manifestata dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
considerato che
la separazione personale dei coniugi
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