Trib. Milano, sentenza 11/10/2024, n. 8884

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 11/10/2024, n. 8884
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 8884
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G.23886/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.23886/2022 promossa
da
WE FINANCE S.P.A. (C.F./P. I.V.A. 03839770264), in persona del legale rappresentante dott. Luigi
Rossi, elettivamente domiciliato in MILANO, via della Moscova 3, presso lo Studio Fieldfisher, rappresentato e difeso dagli avvocati MARTORELLI RENATO ([...]), via Ettore
De Sonnaz 11, TORINO, RICCARDO PRETE ([...]) e MARCO DURANTE
([...]), per procura allegata all'atto di citazione,
ATTORE contro
DIRECTAFIN S.P.A. (C.F./P. I.V.A. 09120751004), in persona del legale rappresentante in carica dott. DA AT, elettivamente domiciliato in ROMA, via Cairoli 24, presso lo studio dell'avv.
GRISAFI RAFFAELLA ([...]), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. POZZAGLIA PIETRO
([...]) viale delle Milizie 76, ROMA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il recesso esercitato da AF
S.p.A. dal contratto di agenzia 21 gennaio 2020 con comunicazione 13 aprile 2022 è privo di giusta
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causa e che, conseguentemente, esso va qualificato come recesso ad nutum dell'agente;
e, per l'effetto, condannare AF S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità di mancato preavviso in misura pari a sei dodicesimi delle provvigioni percepite da
AF nell'anno solare precedente, e cioè €1.427.918,88 (euro un milione quattrocento ventisettemila novecento diciotto e ottantadue centesimi), ovvero la diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria di causa, con gli interessi ex art.1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo;
condannare AF S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della penale di €960.000,00 (euro novecento sessantamila), con gli interessi ex art.1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo;
condannare AF S.p.A. al risarcimento dei danni provocati dal suo illegittimo comportamento successivo allo scioglimento del Contratto, come risultanti dall'istruttoria di causa, ovvero liquidati equitativamente dal Giudice ai sensi dell'art.1226 c.c.;
respingere tutte le domande, di accertamento e di condanna, “in via autonoma e concorrente” e in via riconvenzionale, proposte nei confronti di We IN, mandando quest'ultima completamente assolta;
condannare AF S.p.A.
a spese, diritti e onorari del presente procedimento, compresi quelli di eventuali CTU e CTP, oltre contributo unificato, IVA, CPA, rimborso forfetario ed ogni altro onere ed accessorio di legge compresi
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare integralmente le domande di parte attrice perché non rispondenti al vero, non provate ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto. Voglia, dunque, il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: A). Respingere le domande avversarie per i motivi su esposti. Fermo il rigetto di ogni avversa domanda, si chiede, in via autonoma e concorrente: B). Rilevare e dichiarare la nullità dell'art.3 dell'Accordo di stabilità ai sensi dell'art.1344 c.c. per evidente squilibrio della relativa pattuizione. C). In ogni caso dichiarare la nullità delle variazioni apportate da We IN per violazione dell'art.

6.7 dell'Accordo di stabilità avendo la stessa unilateralmente modificato quanto pattuito nell'allegato 4.1 dell'Accordo in merito al tasso ed al paniere assicurativo senza rispettare i requisiti formali di comunicazione. D). Rilevare la nullità dell'art.3 dell'accordo di stabilità ai sensi dell'art.1344 c.c. per duplicazione della causa e delle relative somme rispetto a quanto previsto all'art.17 del Contratto di Agenzia ed in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudicante accertasse la fondatezza della richiesta di controparte, applicare unicamente una penale con funzione di recesso per la quantificazione della quale si chiede la riconduzione ad equità tenuto conto del complessivo contegno negoziale delle parti. E). Accertare in ogni caso la sussistenza della giusta causa del recesso di AF. F). In via riconvenzionale, accertata la sussistenza della giusta causa di
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recesso da parte di AF, accertare le responsabilità di We IN e per l'effetto accogliere la presente DOMANDA RICONVENZIONALE affinché voglia il Giudice riconoscere il diritto di
AF alla percezione dell'indennità di cui all'art.1751 c.c. condannando We IN al pagamento della somma di euro 2.674.098,48 a titolo di
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