Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3240/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Maria Cammarano e Antonella Parte_1
Tambasco;

RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.;

CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di lavorare alle dipendenze della con la qualifica di Parte_2 operaio specializzato idraulico forestale;
che l'Ente montano lo aveva posto in cassa integrazione guadagni dall'1.12.2014 al 31.12.2014 nonostante che tale misura non fosse stata mai ritualmente approvata dall'ente preposto ( . Che, quindi, in assenza della già CP_2 menzionata autorizzazione, nulla aveva percepito a titolo di integrazione salariale per il periodo in cui non aveva svolto attività lavorativa;
pertanto, richiamato l'orientamento più volte espresso dai giudici di Legittimità in materia e richiamato l'art.52 del CCNL di riferimento, adìva l'intestato Tribunale al fine di far condannare la convenuta
[...] al pagamento della somma di € 1.390,00 a titolo indennità Parte_2 equivalente alla retribuzione per la mensilità di dicembre 2014 parametrata alla paga base, oltre spese di lite, da distrarsi.
1
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la non si Parte_2 costituiva in giudizio.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte, disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 27.12.2024.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Parte_2 regolarmente convenuta in giudizio e non costituita (cfr. notifica pec in atti).
Nel merito, il ricorso è fondato per le seguenti ragioni che richiamano, ex art. 118 c.p.c., le condivisibili motivazioni già espresse da questo Ufficio in fattispecie analoghe.
La parte attrice agisce per il risarcimento del danno parametrato alla retribuzione non percepita per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa (1.12.2014 – 31.12.2014) conseguente al regime di Cassa Integrazione Guadagni
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