Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 12004
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.ssa Elena Simeone all'udienza del 26.11.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18210 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti POZZOLI CESARE, SIBANI Parte_1
FRANCESCO e CHIELLO ANGELO, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti NICODEMO Paolo e Controparte_1
RETROSI DARIO, giusta delega in atti
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“- in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore della competenza territoriale del Tribunale di Bologna e conseguentemente dichiarare la nullità
e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, ed in via principale, dichiarare nullo e comunque revocare il decreto opposto indicato in epigrafe, rigettando ogni avversaria domanda od istanza o pretesa del sig. nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per la parte convenuta:
“In via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso proposta;
1 Ancora in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta;
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata: in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi corrispondere, dalla Controparte_1
la somma di € 3.981,29, sulla base dei conteggi delle spettanze lavorative da Parte_1
intendersi integralmente riportati, oltre interessi dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari.”
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 31/05/2023, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2515/2023, emesso in data 19.04.2023, nell'ambito del procedimento monitorio celebrato dinanzi al Tribunale di Roma (Giudice Dott.ssa Sigismina Rossi – N.
7313/2023 R.G.), con il quale è stato ingiunto alla di pagare in favore di Parte_1
la somma di € 3.981,29, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali Controparte_1
dalla maturazione al saldo, a titolo di omesso pagamento delle differenze retributive (€
384,52 a titolo di differenze retributive residue;
€ 1.339,73 a titolo di TFR residuo;
€
1.131,45 a titolo di 13.ma mensilità residua;
€ 1.125,58 a titolo di 14.ma mensilità residua) inerenti alla maggiorazione per lavoro notturno, svolto in modo continuativo ed esclusivo dall'01/08/2017 al 15/03/2021.
La società ricorrente, a fondamento dell'opposizione, ha, preliminarmente, eccepito
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bologna, evidenziando l'insussistenza dei criteri di cui all'art. 413 c.p.c. per radicare la competenza nel territorio di Roma;
al riguardo ha dedotto: i) che il ricorrente non ha offerto prova dell'esistenza presso la sede dell'appalto in cui ha svolto la proprio attività lavorativa
(stabilimento ATAC sito in Roma, Via di Portonaccio) di una struttura organizzativa di ordine economico funzionale;
ii) che in ogni caso, a tutto voler concedere, non ha agito in giudizio entro il termine semestrale di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data di cessazione del rapporto lavorativo ( 15.03.2021) stante il deposito del ricorso per decreto
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