Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 9
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 9175 del 2024, vertente tra
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Ranalli, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2 avv.ti Walter Lombardi e Patrizia Parigi, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 26.11.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il IG. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio Parte_1 con rito civile con la RA in Roma in data 06.02.2011 (trascritto nei registri degli atti CP_1 di matrimonio del predetto Comune, anno 2011, n. 00104, p. 1, s. 03), dal quale erano nati i figli
(11.02.2010) ed (10.03.2012);
l'unione, all'inizio rivelatasi felice, è entrata Per_1 Per_2 progressivamente in una crisi irreversibile a causa di divergenze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tanto che essi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione n. cronol. 5862/2022 del 22/03/2022, il Tribunale di Roma aveva recepito le condizioni con le quali essi avevano concordato l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre alla quale veniva assegnata la casa familiare, sita in Roma Via Arangio Ruiz n. 7, gravata da mutuo (ad oggi aumento a circa € 3.000 circa mensili) interamente sostenuto dal padre, un contributo paterno per i figli di complessivi € 800 (€ 400 per ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento per la moglie di € 400 mensili. Tanto premesso, decorsi i termini di legge, avuto riguardo agli esborsi economici relativi al pagamento del mutuo dell'ex casa coniugale nonché alle ridotte capacità reddituali, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, la conferma delle modalità di affido e frequentazione statuite in separazione, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, anche in ragione della sua mutata sua capacità economica, avendo reperito una occupazione lavorativa, nonché la riduzione del contributo per il mantenimento dei figli ed , Per_1 Per_2 commisurandolo all'importo di complessivi € 600 mensili (€ 300 per ciascuno).
Si costituiva la RA la quale, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e di CP_1 affido, frequentazione e mantenimento dei figli, confermandosi di fatto le statuizioni assunte in sede di separazione, chiedeva di contro le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad € 500 mensili.
All'udienza del 26.11.2024 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, la riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto della concorde volontà delle parti in merito alle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori ed , è chiamato a pronunciarsi sullo Per_1 Per_2 status divorzile nonché sull'ulteriore domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della RA , contestato dal marito. CP_1 Status divorzile Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di decreto di omologazione n. cronol. 5862/2022 del 22/03/2022 emesso dal Tribunale di Roma. Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori ed Per_1 Per_2 I figli minori delle parti (14 anni) ed (12 anni) vivono assieme alla madre nella casa Per_1 Per_2 coniugale sita in Roma Via Arangio Ruiz n. 7, di esclusiva proprietà del IG. gravata da Parte_1 mutuo la cui rata mensile ad oggi è aumentata e ammonta, secondo quanto riferito dal IG. Parte_1 ad € 3.000. La figlia frequenta il liceo di Scienze Umane, mentre frequenta la scuola Per_1 Per_3 Per_2 media, Per_4 Dall'istruttoria complessivamente svolta, è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori-, tenuto peraltro conto del fatto che le parti concordano con riguardo al regime di frequentazione, collocamento e mantenimento dei figli, chiedendo la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione. Con il regime dell'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Il Collegio, confermando il collocamento dei minori presso la madre e garantendo continuità delle abitudini domestiche della prole nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma l'assegnazione della casa familiare alla RA . CP_1 Con riguardo alle intese intercorse tra le parti riguardo alla vendita della casa familiare e al contestuale acquisto, da parte del IG. (come peraltro confermato dallo stesso nel proprio ricorso Parte_1 introduttivo ed espressamente all'udienza del 26.11.2024), di un altro immobile da destinare ad abitazione principale per i figli e la moglie, il Collegio conferma il sostanziale accordo delle parti, che hanno già conferito mandato ad un'agenzia immobiliare, in linea con
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 9175 del 2024, vertente tra
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Ranalli, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2 avv.ti Walter Lombardi e Patrizia Parigi, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 26.11.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il IG. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio Parte_1 con rito civile con la RA in Roma in data 06.02.2011 (trascritto nei registri degli atti CP_1 di matrimonio del predetto Comune, anno 2011, n. 00104, p. 1, s. 03), dal quale erano nati i figli
(11.02.2010) ed (10.03.2012);
l'unione, all'inizio rivelatasi felice, è entrata Per_1 Per_2 progressivamente in una crisi irreversibile a causa di divergenze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tanto che essi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione n. cronol. 5862/2022 del 22/03/2022, il Tribunale di Roma aveva recepito le condizioni con le quali essi avevano concordato l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre alla quale veniva assegnata la casa familiare, sita in Roma Via Arangio Ruiz n. 7, gravata da mutuo (ad oggi aumento a circa € 3.000 circa mensili) interamente sostenuto dal padre, un contributo paterno per i figli di complessivi € 800 (€ 400 per ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento per la moglie di € 400 mensili. Tanto premesso, decorsi i termini di legge, avuto riguardo agli esborsi economici relativi al pagamento del mutuo dell'ex casa coniugale nonché alle ridotte capacità reddituali, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, la conferma delle modalità di affido e frequentazione statuite in separazione, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, anche in ragione della sua mutata sua capacità economica, avendo reperito una occupazione lavorativa, nonché la riduzione del contributo per il mantenimento dei figli ed , Per_1 Per_2 commisurandolo all'importo di complessivi € 600 mensili (€ 300 per ciascuno).
Si costituiva la RA la quale, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e di CP_1 affido, frequentazione e mantenimento dei figli, confermandosi di fatto le statuizioni assunte in sede di separazione, chiedeva di contro le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad € 500 mensili.
All'udienza del 26.11.2024 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, la riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto della concorde volontà delle parti in merito alle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori ed , è chiamato a pronunciarsi sullo Per_1 Per_2 status divorzile nonché sull'ulteriore domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della RA , contestato dal marito. CP_1 Status divorzile Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di decreto di omologazione n. cronol. 5862/2022 del 22/03/2022 emesso dal Tribunale di Roma. Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori ed Per_1 Per_2 I figli minori delle parti (14 anni) ed (12 anni) vivono assieme alla madre nella casa Per_1 Per_2 coniugale sita in Roma Via Arangio Ruiz n. 7, di esclusiva proprietà del IG. gravata da Parte_1 mutuo la cui rata mensile ad oggi è aumentata e ammonta, secondo quanto riferito dal IG. Parte_1 ad € 3.000. La figlia frequenta il liceo di Scienze Umane, mentre frequenta la scuola Per_1 Per_3 Per_2 media, Per_4 Dall'istruttoria complessivamente svolta, è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori-, tenuto peraltro conto del fatto che le parti concordano con riguardo al regime di frequentazione, collocamento e mantenimento dei figli, chiedendo la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione. Con il regime dell'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Il Collegio, confermando il collocamento dei minori presso la madre e garantendo continuità delle abitudini domestiche della prole nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma l'assegnazione della casa familiare alla RA . CP_1 Con riguardo alle intese intercorse tra le parti riguardo alla vendita della casa familiare e al contestuale acquisto, da parte del IG. (come peraltro confermato dallo stesso nel proprio ricorso Parte_1 introduttivo ed espressamente all'udienza del 26.11.2024), di un altro immobile da destinare ad abitazione principale per i figli e la moglie, il Collegio conferma il sostanziale accordo delle parti, che hanno già conferito mandato ad un'agenzia immobiliare, in linea con
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