Trib. Roma, sentenza 01/03/2024, n. 2532
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dr. ssa Giovanna
Palmieri, all'udienza del 1 marzo 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi di lavoro, n° 32961 dell'anno 2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio Parte_1
dell'Avv.to Giovanni Faragasso che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
in p. del l,rp,t, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Marco Serra che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Bruno Galati e Riccardo Badia che lo rappresentano
e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione e risposta
Convenuto e ricorrente in riconvenzionale
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2
domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'Av.to virtù di Parte_2
procura generale alle liti per atti notaio del 23.01.2023 Rep. n. Persona_1
37590, Racc. 7131 prodotta in atti
CONVENUTO
Oggetto ;
accertamento rapporto di lavoro subordinato, condanna al pagamento di differenze retributive
Motivi in fatto e diritto
1.Col ricorso depositato il 24 ottobre 2022 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Tribunale di : “ ACCERTARE e DICHIARARE che è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 12.05.2014 al 07.01.2022;
2. CONDANNARE la parte resistente, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €
185.688,94 dovuta secondo gli allegati conteggi analitici, a titolo di per differenze retributive, retribuzione non percepita, ferie non godute, permessi, riposo settimanale, 13.ma e 14.ma mensilità e TFR, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorre dalle singole scadenze, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, determinata anche in applicazione dell'art. 36 Cost.;
3. CONDANNARE la parte resistente per ogni somma che risulterà dovuta, al pagamento della rivalutazione per il maggior danno in conseguenza della diminuzione del valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 428 c.p.c. e 150 disp. att c.p.c., il tutto poi maggiorato di interessi sulle somme rivalutate;
4. CONDANNARE parte resistente, al pagamento in favore degli Enti Previdenziali, dei contributi non corrisposti per tutto il periodo di lavoro sopra specificatamente indicato. “
Ha esposto al riguardo che per il periodo dal 12 maggio 2014 al 7 gennaio 2022
( data di dimissioni) aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta nelle sedi di Roma site in Via dei Castani n. 222 e n. 269, con compiti di responsabile- capo servizio dell' gestita dalla società resistente e affiliata Organizzazione_1
Pag. 2 di 9
a di aver osservato orario e dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle Parte_3
13.30 e dalle 15.00 alle 20.30 ed il sabato dalle 09.00 alle 13.00 e, fino al
31.03.2021 anche di sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 20.00, occupandosi di recarsi nei condomini a distribuire riviste cercare notizie su appartamenti Pt_3
da vendere o locare, ricerche di immobili, valutazione immobili, accompagnare,
i clienti per le visite agli appartamenti, sollecito degli stessi al conferimento di incarichi, loro assistenza nei rogiti notarili, ritiro assegni relativi alle provigioni maturate da consegnare al signor , legale rappresentante della Parte_4
società convenuta, acquisto materiale cancelleria.
Ha altresì esposto di aver seguito le direttive del Sig. , “ come da Parte_4
chat allegate”, di aver utilizzato computer, stampante e telefono fisso della società datrice di lavoro, affiliato in franchising all' di aver Org_2
utilizzato le chiavi dei locali presso i quali aveva sede la società convenuta, di aver percepito retribuzione fissa mensile e di essere rimasto creditore, alla luce dell'inquadramento delle mansioni svolte nel primo livello CCNL Agenzie
Immobiliari, della somme dovute a titolo di retribuzione, 13° e 14° mensilità, indennità sostituiva di ferie e permessi e di non aver ricevuto alla data di cessazione del