Trib. Modena, sentenza 14/03/2025, n. 280
TRIB Modena
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 335/2024
tra
AS NZ (C.F. [...]) col patrocinio dell'Avv. Mavilia
Antonio e con domicilio eletto in Bologna, Via dell'Indipendenza n. 67,
RICORRENTE
e
IM (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 06.03.2024 FR IN ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni territoriali per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «RITENUTA l'erroneità del diniego opposto dall'istituto di appartenenza
della ricorrente con provvedimento del 11/11/2023 AOMK 2Z5 Prot. N. 0006056 VII.2
1 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, nel contesto dell'istituto
del congedo parentale ex artt. 32 - 34 del D.lgs. 151/2001 ed ex art. 12 CCNL 2007 Comparto
Scuola, la corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni di congedo parentale
anche per il secondo figlio concepito da parto gemellare E PER L'EFFETTO CONDANNARE
LA RESISTENTE alla corresponsione, in favore della ricorrente, della retribuzione nella
misura sopra indicata o nella misura ritenuta di giustizia per i primi 30 giorni di congedo
parentale in relazione al secondo figlio simultaneamente concepito con parto gemellare con
detrazione di quanto già eventualmente corrisposto. Con vittoria di spese e competenze del
presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.».
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) di essere docente in forza presso la Direzione Didattica di
FO (MO) e di avere usufruito, in occasione della nascita di due gemelli in data
29.5.2020, dell'istituto del congedo parentale ex art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, con retribuzione piena per i primi trenta giorni, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del CCNL comparto scuola 2006-2007; 2) di avere percepito, per il periodo successivo al trentesimo giorno,
l'indennità genitoriale nella misura del 30% della retribuzione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n.
151/2001; 3) di avere richiesto in data 2.10.2023 (v. doc. 2 ricorso) di poter fruire di un periodo di congedo parentale retribuito per intero anche per il secondo figlio nato il [...]; 4) il rifiuto opposto dal Dirigente d'istituto con provvedimento dell'11.11.2023 (v. doc. 3 ricorso)
alla possibilità di estensione a ciascun figlio, nato da parto plurimo, del periodo di congedo parentale indennizzato nella misura del 100% della retribuzione, sull'assunto che la previsione pattizia faccia riferimento all'evento parto (unico nella fattispecie) e non al numero dei figli.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Ministero convenuto che, facendo propria la prospettazione originaria e il diniego opposto dal Dirigente d'istituto con atto del novembre
2023, ha ribadito la legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso.
2
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza del 25.2.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in apertura di motivazione, da ritenersi pacifica poiché non oggetto di contestazione tra le parti.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto un secondo periodo di assenza per congedo parentale interamente retribuito, per la durata massima di una mensilità, in occasione del parto gemellare del 29.5.2020.
La difesa attorea ha invocato l'applicabilità al caso di specie della tutela indennitaria di miglior favore prevista dall'art. 12, comma 4, CCNL comparto scuola, secondo cui i primi trenta giorni di astensione dal lavoro per congedo parentale vanno retribuiti per intero, e ha
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 335/2024
tra
AS NZ (C.F. [...]) col patrocinio dell'Avv. Mavilia
Antonio e con domicilio eletto in Bologna, Via dell'Indipendenza n. 67,
RICORRENTE
e
IM (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 06.03.2024 FR IN ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni territoriali per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «RITENUTA l'erroneità del diniego opposto dall'istituto di appartenenza
della ricorrente con provvedimento del 11/11/2023 AOMK 2Z5 Prot. N. 0006056 VII.2
1 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, nel contesto dell'istituto
del congedo parentale ex artt. 32 - 34 del D.lgs. 151/2001 ed ex art. 12 CCNL 2007 Comparto
Scuola, la corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni di congedo parentale
anche per il secondo figlio concepito da parto gemellare E PER L'EFFETTO CONDANNARE
LA RESISTENTE alla corresponsione, in favore della ricorrente, della retribuzione nella
misura sopra indicata o nella misura ritenuta di giustizia per i primi 30 giorni di congedo
parentale in relazione al secondo figlio simultaneamente concepito con parto gemellare con
detrazione di quanto già eventualmente corrisposto. Con vittoria di spese e competenze del
presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.».
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) di essere docente in forza presso la Direzione Didattica di
FO (MO) e di avere usufruito, in occasione della nascita di due gemelli in data
29.5.2020, dell'istituto del congedo parentale ex art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, con retribuzione piena per i primi trenta giorni, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del CCNL comparto scuola 2006-2007; 2) di avere percepito, per il periodo successivo al trentesimo giorno,
l'indennità genitoriale nella misura del 30% della retribuzione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n.
151/2001; 3) di avere richiesto in data 2.10.2023 (v. doc. 2 ricorso) di poter fruire di un periodo di congedo parentale retribuito per intero anche per il secondo figlio nato il [...]; 4) il rifiuto opposto dal Dirigente d'istituto con provvedimento dell'11.11.2023 (v. doc. 3 ricorso)
alla possibilità di estensione a ciascun figlio, nato da parto plurimo, del periodo di congedo parentale indennizzato nella misura del 100% della retribuzione, sull'assunto che la previsione pattizia faccia riferimento all'evento parto (unico nella fattispecie) e non al numero dei figli.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Ministero convenuto che, facendo propria la prospettazione originaria e il diniego opposto dal Dirigente d'istituto con atto del novembre
2023, ha ribadito la legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso.
2
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza del 25.2.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in apertura di motivazione, da ritenersi pacifica poiché non oggetto di contestazione tra le parti.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto un secondo periodo di assenza per congedo parentale interamente retribuito, per la durata massima di una mensilità, in occasione del parto gemellare del 29.5.2020.
La difesa attorea ha invocato l'applicabilità al caso di specie della tutela indennitaria di miglior favore prevista dall'art. 12, comma 4, CCNL comparto scuola, secondo cui i primi trenta giorni di astensione dal lavoro per congedo parentale vanno retribuiti per intero, e ha
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