Trib. Teramo, sentenza 09/07/2024, n. 769

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 09/07/2024, n. 769
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 769
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO Riunito in composizione collegiale in persona dei Signori Magistrati: Dott.ssa A D G Presidente Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore Dott.ssa M M G riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1908/2023 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. G C ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Pescara (PE), alla via Venezia, n. 7, in forza di procura in atti;

-ricorrente- e
, rappresentata e difesa dall'avv. A P ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Martinsicuro (TE), alla Via Michetti, n. 13, in forza di procura in atti;

-resistente- nonché nei confronti di
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S M, in forza di procura CP_2 generale alle liti a rogito del Notaio di Fiumicino, Rep. n. 37590 del 23/01/2023 ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso la sua sede di Teramo, Corso S. Giorgio nn.14/16;

-resistente- nonché Pubblico Ministero in sede. CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha chiesto determinarsi la quota di pensione di reversibilità alla stessa spettante ex art. 9 l. n. 898/1970 quale coniuge divorziata di Per_2
, deceduto in data 21/03/2023.
[...] A sostegno della domanda ha dedotto: di aver contratto matrimonio con il in data
Per_2 08/06/1987;
che dalla loro unione non sono nati figli;
di essersi separata dallo stesso n
Per_2 forza della sentenza n. 770 del 30/05/2001 del Tribunale di L'Aquila;
che con sentenza n. 700/2011 del Tribunale di L'Aquila è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio con determinazione in suo favore ed a carico del i un assegno divorzile di euro 500,00
Per_2 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
di non avere contratto nuove nozze;
che il è deceduto in data 21/03/2023 e che risulta ricompresa nel suo stato di famiglia
Per_2
con la quale lo stesso avrebbe contratto nuove nozze senza avere figli;
Controparte_1 che fino a tutto il mese di marzo 2023 il ha regolarmente versato in favore di essa Per_2 ricorrente l'assegno divorzile di euro 500,00, importo mai aggiornato secondo gli indici Istat;
che detta somma, unitamente alla propria pensione INPS di euro 582,00 mensili circa, costituisce la sua principale fonte di reddito essendo la sua età, di settantadue anni, ostativa alla ricerca di una occupazione;
di dover sostenere, a seguito dei noti eventi sismici di L'Aquila un canone di locazione di euro 500,00 mensili in relazione all'immobile in Città Sant'Angelo nel quale è stata costretta a trasferirsi a seguito dei medesimi eventi sismici.
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Nel costituirsi, ha chiesto l'attribuzione in suo favore della pensione di Controparte_1 reversibilità del defunto marito, , nella misura massima o maggiore ritenuta Persona_2 di giustizia, quantomeno nella misura non inferiore all'85%-80% della somma netta attualmente dalla stessa percepita al medesimo titolo. Ha riferito, in particolare: di avere contratto matrimonio con il n data 27/10/2012 e di Per_2 avere con questi coabitato fino al suo decesso in data 21/03/2023 nell'immobile sito in Martinsicuro (TE) da essi condotto in locazione per un canone di euro 450,00 mensili oltre oneri condominiali;
che il già dipendente , era pensionato alla data del decesso ed era affetto da Per_2 CP_2 cecità assoluta;
di essere stata sempre priva di occupazione, condizione che persiste tuttora, avendo dovuto accudire il marito fin dalla data del loro matrimonio;
che la sua età avanzata, di sessantatré anni, unitamente al mancato possesso di titoli e di esperienze professionali, ostano al reperimento di una occupazione;
di non essere proprietaria di immobili e di mobili registrati essendo in Italia grazie ad un permesso di soggiorno ottenuto a seguito di trasferimento dalla Polonia;
che la sua unica fonte di sostentamento è costituita dalla quota della pensione di reversibilità del defunto marito, che percepisce dal 01/04/2023, di euro 1.152,94 netti mensili, non potendo accedere né ad indennità né a sussidi di sorta, anche pensionistici, per carenza dei requisiti di legge e non avendo parenti in Italia e in Polonia che possano contribuire al suo sostentamento economico;
di avere infatti potuto sostenere le spese della sepoltura dell'ex coniuge soltanto grazie a sussidi comunali;
di avere appreso soltanto a seguito della notifica del ricorso che il marito versava delle somme in favore della ricorrente avendole questi sempre riferito soltanto di versare talvolta delle somme in favore dei suoi tre figli naturali;
di avere dovuto rinunciare alla eredità del a causa della Per_2 esposizione debitoria dalla quale lo stesso è risultato gravato;
che, per contro, la ricorrente risulta titolare di cariche e di quote societarie dalle quali può trarre ulteriori risorse economiche, ha depositato documentazione contabile non attendibile ed incompleta, è una insegnante che impartiva lezioni private già all'epoca della separazione ed è titolare di un immobile;
che la durata della propria convivenza con il de cuius è di tredici anni a fronte di una convivenza durata meno di sei anni tra il de cuius e la ricorrente;
di avere bisogno, oltre che di euro 450,00 mensili per sostenere le spese di locazione, quantomeno di ulteriori euro 100,00/120,00 a settimana (euro 400,00/500,00 mensili) per provvedere al proprio sostentamento e al pagamento delle utenze non avendo alcuna altra risorsa economica. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi, previo accertamento della tempestività della CP_2 propria costituzione, la carenza della propria legittimazione passiva e, in subordine, accertarsi la quota di pensione spettante a ciascuno dei coniugi superstiti. Ha, in particolare, eccepito: che per fatto imputabile alla cancelleria la propria costituzione risulta tardiva;
che la domanda afferisce alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, con conseguente carenza della propria legittimazione passiva;
che la pensione di reversibilità da determinarsi in favore delle parti non potrà superare complessivamente il 60% di quella già liquidata al dante causa;
che la resistente , sin dal mese di aprile 2023 Controparte_1 risulta essere titolare di pensione di reversibilità in qualità di coniuge superstite del de cuius e che da tale data percepisce il relativi ratei;
che in nessun caso l' potrà essere tenuto a pagare due CP_2 volte la medesima prestazione pensionistica. La domanda va accolta per quanto di ragione. Deve preliminarmente affermarsi la competenza di questo Tribunale, tempestivamente adito in riassunzione da parte della ricorrente a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara originariamente adito. A tale conclusione deve giungersi in applicazione dell'art. 18 c.p.c. disciplinante il foro generale delle persone fisiche a mente del quale, salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza, essendo la resistente CP_1 residente in Martinsicuro (TE) alla data di notifica del ricorso (17/05/2023), come
[...] attestato dal certificato storico di residenza aggiornato al 26/05/2023 prodotto dalla medesima resistente.
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Sussiste altresì la competenza di questo Tribunale anche ai sensi dell'art. 12 quater l. n. 898/1970, norma che ripete il disposto dell'art. 20 c.p.c., avendo l'ente pensionistico erogatore, nel caso in esame, la propria sede in Teramo, luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta (Cass. n. 336/2004 in motiv.). Va altresì affermata la sussistenza della legittimazione passiva dell' essendo questo CP_2 litisconsorte necessario nel presente procedimento e, come tale, destinatario della decisione (Cass. n. 9493/2020;
Cass. n. 15111/2005;
Cass. n. 336/2004, in motiv.). La costituzione dell' deve inoltre essere ritenuta tempestiva ai sensi
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