Trib. Genova, sentenza 16/11/2024, n. 2932

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 16/11/2024, n. 2932
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 2932
Data del deposito : 16 novembre 2024

Testo completo

NR. 8710 / 2023 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale e composto dai sig.ri giudici
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente rel. Est.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 8.11.2024, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. 8710 / 2023 pendente tra

Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Andrea Ciurlo
Domicilio eletto: Genova, Via Giacomo Buranello 8/8 presso il difensore
E

CP_1
( ) CodiceFiscale_2
Difensore: avv. Roberta Elisa Guidorzi
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1

TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Domicilio eletto: Genova, Via alla Porta degli Archi 10/21 presso il difensore
con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 13.02.2024), avente ad oggetto in via cumulativa la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da notte scritte del 25.09.2024
Resistente: come da notte scritte del 30.10.2024
Pubblico Ministero: come atto di intervento del 13.02.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il Parte_1 marito) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di aver contratto matrimonio civile in data 4.12.2004 a Mele (GE) con la IG.ra , nata a Dakar in [...] il [...] e residente a CP_1
Mignanego (GE) in Via Croce Bianca 5/1, C.F. C.F._3 adottando il regime della separazione dei beni;
- che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mele al n.6, Parte I, Anno 2004;

- che dall'unione non sono nati figli;

- che con verbale del 31.1.2017, omologato dal Tribunale di Genova il 9.2.2017, le parti si separarono consensualmente;

- Che, come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, i coniugi con dichiarazione 21.12.2017 diedero atto dell'avvenuta riconciliazione a far data dall'1.10.2017;

- Che erano venuti meno da tempo i presupposti necessari per la prosecuzione di una normale convivenza e la moglie si era allontanata da mesi dall'abitazione coniugale;

- Che entrambe le parti abitavano in immobili di loro proprietà e potevano considerarsi autosufficienti economicamente;

Su tali presupposti chiedeva:
- in via cumulativa la separazione giudiziale e lo scioglimento
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