Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 52

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 52
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 52
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

RGAC 35290 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 35290 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle
conclusioni del 25 settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, e
vertente
TRA
CI NA (cf [...]), e CI UR (cf [...]),
elettivamente domiciliati in Roma, via Buccari n. 3 presso lo studio dell'avv. Fabio Madama
che li rappresenta e difende giusta procura su foglio allegato all'atto di citazione in appello
depositato telematicamente
APPELLANTI
E
NI AD ( cf [...]), elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo
Mirabella n. 18 presso lo studio dell'avv. Renato Scrocca che la rappresenta e difende
giusta procura in atti
APPELLATA
E
GMA Cooperativa sociale (cf 11984071008), elettivamente domiciliata in Roma, via
Rododendri n. 14 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Ciabattari giusta procura in atti TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024 le parti hanno concluso
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato AD NI nella qualità di proprietario di un
appartamento sito al primo piano dell'immobile sito in Roma, via AN BA Morgagni
n. 22, ha convenuto in giudizio NA CI e CI UR nella qualità di proprietari
dell'appartamento sito il piano secondo dello stabile di visa AN BA MO
soprastante il proprio e la Casa Famiglia Alessandra, in qualità di conduttore del medesimo
appartamento al fine di veder accertare la responsabilità degli stessi nella verificazioni di
infiltrazioni di acqua nel proprio appartamento e per sentirli condannare al risarcimento
delle spese sostenute per il necessario ripristino.
A fondamento della domanda aveva dedotto che nel gennaio del 2019 si erano verificate le
infiltrazione che avevano interessato il soffitto ed alcune stanze del suo appartamento.
Avvertito della infiltrazione la proprietà del piano superiore era rimasta in attesa degli
interventi di ripristino anche del suo appartamento, avendo constatato nel l'aprile del 2019
la verificazione di ulteriori infiltrazioni provenienti dell'appartamento sito al piano superiore
aveva diffidato di nuovo la proprietà per la eliminazione delle perdite.
Cessate le infiltrazioni aveva operato il ripristino delle pareti per un costo di euro 3.172 ed
aveva trasmesso la fattura per il rimborso.
Poiché era stato contestato l'importo richiesto perché ritenuto eccessivo essendo stata
offerta la somma di euro 900, dopo aver proceduto alla negoziazione assistita aveva
introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace.
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 2 di 10 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Era intervenuta volontariamente la GMA Cooperativa sociale, indicando di essere il
soggetto titolare del rapporto di locazione dell'appartamento di NA CI non avendo
personalità giuridica la Casa Famiglia Alessandra, deducendo che a seguito delle
segnalazioni ricevute in ordine alle infiltrazioni aveva accertato, tramite un proprio perito,
che vi era una ostruzione dell'impianto di scarico del bagno che, dopo alcuni tentativi di
disostruzione era stato rifatto lo scarico ed in seguito si era verificata una nuova perdita
all'impianto di scarico della condensa dell'impianto di riscaldamento, perdita che era stata
riparata.
Aveva offerto alla odierna attrice di far operare ad una propria ditta le necessarie riparazioni
nel suo appartamento, offerta che era stata rifiutata, come era stata rifiutata la richiesta di
consentire un accesso al proprio tecnico al fine di valutare i danni..
Aveva, quindi, ricevuto la richiesta di risarcimento della attrice che era stata ritenuta
eccessiva dal momento che le infiltrazioni avevano interessato solo due stanze e l'importo
della riparazione facendo uso del prezzario dei lavori della Regione Lazio era stato stimato
in euro 900 che erano stati immediatamente offerti ma non accettati.
Si sono costituiti NA CI e UR NA. Il secondo ha eccepito la propria carenza
di legittimazione passiva non essendo mai statio proprietario dell'appartamento di via
Magagni n. 32 che apparteneva esclusivamente alla moglie NA CI per aver acquisto i
due appartamenti, unificati in un unico appartamento, con atti notarili risultante al 1992 e al
2005 che aveva depositato in atti.
Avevano eccepito ilo mancato espletamento della negoziazione assistita, la mancanza di
prova della propria responsabilità nella verificazione delle infiltrazioni in quanto non
risultava provato che la perdita fosse stata causata da un problema di manutenzione
ordinaria o straordinaria tenuto conto della sussistenza dell'obbligo di custodia in capo a
soggetti diversi essendo l'immobile locato.
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 3 di 10 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha contestato, inoltre, i lavori di ripristino eseguito in quanto non vi era alcun riscontro della
situazione precedente alla esecuzione dei lavori non essendo stata effettuata alcuna
verifica in contraddittorio prima della effettuazione dei lavori di ripristino.
Escusso tre teste, espletata
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