Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1432/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1432/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio degli avv. Biancifiori Parte_1
Attilio e Coccetta Letizia, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;

RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio degli avv. Carsili Controparte_1
Francesco e Moricciani Giorgio, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;

RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: separazione consensuale


Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 16/09/2000 in San MI (TR), che dall'unione sono nati i figli
, in Narni (TR) il 16/06/2004 e in Narni (TR) il 22/02/2011, che il Persona_1 Persona_2 rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di serbarsi reciproco rispetto;

2) L'immobile sito in Narni, Strada di Fiaiola n.3/N, di comune proprietà dei ricorrenti (e già residenza coniugale), con tutti i beni in esso contenuti, verrà assegnato alla IG.ra CP_1
la quale continuerà a viverci insieme ai figli ed
[...] Per_1 Per_2
Come in premesse del ricorso, il IG. ha già lasciato la casa coniugale ed ha Parte_1 provveduto a fissare altrove la propria residenza;

3) disporsi l'affidamento condiviso della figlia la quale manterrà la dimora prevalente e la Per_2 residenza ed il domicilio anagrafico presso la madre, nell'abitazione coniugale, sita in Narni, Strada di Fiaiola, n° 3/N;

4) Il padre avrà facoltà di vedere la figlia quando vorrà, con preavviso, anche telefonico, di almeno
24 ore e comunque avrà diritto di visita infrasettimanale con facoltà di tenerla con sé due volte alla settimana, in giorni da concordare, anche per l'ora della cena, secondo orari e modalità stabilite consensualmente, tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici e ricreativi della ragazza degli impegni della madre e del padre.
Potrà inoltre vederla ed averla con sé il sabato e la domenica, a settimane alterne, nonché sempre alternativamente con la madre, nel giorno delle festività di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, oltre al diritto di averla con sé almeno 10 gg. nel periodo estivo.
In generale, ognuno dei ricorrenti potrà vedere la figlia durante i periodi di convivenza con Per_2 un genitore, a richiesta della figlia stessa o
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