Trib. Teramo, sentenza 20/03/2024, n. 214

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 20/03/2024, n. 214
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 214
Data del deposito : 20 marzo 2024

Testo completo

R.G.N. 1401 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa D M,
a seguito dell'udienza del 20/03/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
c.f. e P. I , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Teramo, Sant'Atto Zona Industriale, elettivamente domiciliata in Teramo al Viale
Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. D D S, c.f. C.F._1
, che la rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, giusta procura in atti:
[...]
Email_1
OPPONENTE
Contro
(C.F. , residente a Montorio al Vomano ed ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Viale Duca Degli Abruzzi 115-127, presso e nello studio dell'Avv. A D D (C.F. – FAX 0861 18 56 404 – PEC CodiceFiscale_3
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
OPPOSTO

CONCLUSIONI
Parte opponente: “revocare e/o dichiarare nullo, annullato, illegittimo, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 189/2022, emesso dal Tribunale di
Teramo - Giudice del Lavoro in data 23/06/2022 per le ragioni di cui in narrativa;

2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della sig.ra nell'espletamento delle proprie mansioni per tutti i CP_1 motivi esposti nella narrativa del presente ricorso;

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3. per l'effetto, condannare al pagamento della somma di €. 50.000,00 o della CP_1 diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia da accertarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e dichiarare la compensazione parziale tra l'eventuale credito vantato dalla opposta con il debito di quest'ultima accertato in via riconvenzionale;
con vittoria di spese e compenso di causa”.



parte opposta: “In via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. e 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 189/2022 reso inter partes dal Tribunale Civile di
Teramo, per tutte le ragioni di cui in narrativa;

Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità, nullità, improcedibilità nonché infondatezza dell'opposizione promossa, per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;

- In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda riconvenzionale promossa dalla e per l'effetto rigettarla unitamente Parte_1 all'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 189/2022;

- In estremo subordine ed in via di eccezione riconvenzionale, nei limiti della domanda riconvenzionale e nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, accertare e dichiarare che la Sig.ra svolgeva mansioni superiori a quella formalmente risultanti dal CP_1 proprio inquadramento (Terzo Livello) e per l'effetto compensare quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno con i maggiori importi dovuti in forza del superiore inquadramento quantomeno come Quadro B.”

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 10.8.2022 la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 189/2022 richiesto da per CP_1 il pagamento, da parte dell'ex datore di lavoro, della somma di € 19.885,05 a titolo di retribuzioni non versate e trattamento di fine rapporto.
A sostegno della domanda, pur non contestando il rapporto di lavoro ed il credito azionato, ha eccepito in compensazione un controcredito di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno che la lavoratrice avrebbe cagionato alla società opponente a seguito della sua condotta inadempiente.
Più in particolare deduceva che nell'esercizio delle mansioni di addetta alla contabilità alla stessa assegnate, la medesima aveva l'agenda delle scadenze dei pagamenti, ivi compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione di vecchi debiti, che curava personalmente, avendo la disponibilità ed accesso ai conti correnti. Aggiungeva che a seguito dell'emergenza COVID-
19 il legislatore disponeva la sospensione dei pagamenti, ma alla loro riattivazione, la CP_1 non provvedeva a porre in pagamento alcuna rata né tanto meno ad avvertire l'organo amministrativo, con la conseguenza che nel dicembre 2021 giungeva un nuovo avviso di pagamento e solo questo punto la avvedendosi che vi erano cartelle scadute e non CP_1
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pagate dopo il periodo di sospensione, avanzava domanda di rateizzazione, che però veniva rigettata dall' , proprio a causa del mancato pagamento di precedenti Organizzazione_1
cartelle. Solo a questo punto la dipendente avvertiva il CdA, il quale si trovava a dover immediatamente fronteggiare il pagamento di un ingente debito sociale per l'importo complessivo di €. 359.554,54, dal momento che il mancato saldo avrebbe comportato il blocco dei conti correnti della medesima, divenendo irregolare la sua posizione nei confronti dell' . Organizzazione_1
Di converso, laddove il CdA fosse stato informato delle suddette scadenze, ben avrebbe potuto provvedere ai pagamenti rateizzati, come ha sempre fatto, senza mettere a rischio la società stessa, oltre che la solidità del patrimonio dei singoli soci.
Tale inadempienza della dipendente induceva la predetta a decidere di non corrispondersi la retribuzione degli ultimi mesi, in modo da “precostituirsi” la giusta causa per rassegnare le dimissioni, in quanto consapevole che la situazione che rischiava di compromettere la vita dell'azienda era a lei addebitabile. Sottolineava, al riguardo, che la dipendente, consapevole degli errori commessi e dei danni cagionati alla società, decideva di assentarsi dal lavoro l'8 ed il 9 marzo 2022 usufruendo di due giorni di ferie, per poi rassegnare le dimissioni per giusta causa con decorrenza dal 10 marzo 2022.
Aggiungeva che in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro con l'opposta, la Pt_1
provvedeva ad assumere un nuovo impiegato amministrativo, Sig. il quale
[...] Pt_2
rilevava una serie di errori ulteriori e di inadempienze che erano stati posti in essere dalla
e precisamente: CP_1
A. errori di fatturazione con specifico riferimento al centro diurno di Teramo, in quanto spesso la lavoratrice aveva fatturato un servizio di fornitura della cena che, in realtà, non era stato eseguito, tanto che il Centro non le aveva pagate e da oltre un anno le fatture giacevano senza che la provvedesse a sanare l'errore, annullandole;
CP_1
B. per più di due anni non erano state emesse le fatture relative alle dispense della Pt_3
Teramo, come comunicato in data 19 marzo 2022 dalla Dec –(Direttore esecuzione del contratto) della ristorazione;

Parte C. era stata emessa per due volte la medesima fattura alla di Teramo con destinazione
RSA Bellocchio, una nel mese di gennaio 2022 e l'altra nel mese di febbraio 2022, ma sempre riferita al mese precedente, ragion per cui la richiesta di pagamento formulata dalla esponente veniva rigettata in data 21 marzo 2022;

D. le bollette dell'acqua della non erano state pagate regolarmente, tanto da Parte_4
essersi resa necessaria la successiva richiesta di rateizzazione degli importi complessivi
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dovuti, ed il cui mancato rispetto aveva addirittura determinato una temporanea sospensione della fornitura;

E. alcune bollette del gas e dell'energia elettrica, di cui la sig.ra era perfettamente a CP_1 conoscenza, non erano state pagate, tanto da costringere la società all'immediato pagamento del pregresso onde scongiurare la sospensione dell'erogazione del servizio, con ulteriori esborsi.
A fronte di tali considerazioni eccepiva disporsi la compensazione giudiziale parziale del credito vantato dalla lavoratrice ed il debito della medesima nei confronti del datore di lavoro per risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oggetto di domanda riconvenzionale.
1.2. Si costituiva in giudizio la lavoratrice contestando le deduzioni avversarie e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, atteso il riconoscimento del credito e la carenza di pronta soluzione delle difese dell'opposizione.
Nel merito della domanda riconvenzionale eccepiva la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, in quanto non preceduta dalla instaurazione del procedimento disciplinare, come prescritto 126 comma 12 del C.C.N.L. di categoria “Turismo e pubblici esercizi”. Deduceva la infondatezza delle contestazioni mosse, in quanto la dipendente, semplice impiegata amministrativa ed addetta contabile, non aveva la responsabilità sulle scelte di quali e quanti pagamenti aziendali effettuare, aggiungendo che, diversamente opinando la società ammetterebbe di aver assegnato alla stessa mansioni di livello superiori di natura dirigenziale, come tali integranti il diritto alle relative differenze retributive. Rispetto alle irregolarità specificatamente contestate nel ricorso in opposizione, ne eccepiva la infondatezza, genericità, indeterminatezza, e comunque, in alcuni casi, la mera realizzazione di errori materiali facilmente emendabili senza costi o danni per l'azienda. Eccepiva, infine,
l'assenza di nesso causale e la mancanza di prova del danno rivendicato, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
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