Trib. Grosseto, sentenza 01/03/2024, n. 245

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 01/03/2024, n. 245
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 245
Data del deposito : 1 marzo 2024

Testo completo

R.G. n. 1007/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1007/2023 R.G., promossa da
ON SI EM (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. MARENGO MARIO;

ATTORE contro
SOCIETA' AGRICOLA VITABELLA S.R.L. (C.F. 01417830534) rappresentata e difesa dall'Avv. POLLINI IPPOLITO;

CONVENUTA
Oggetto: prelazione agraria – riscatto agrario.
Conclusioni: per l'attore come da atto depositato il 20.12.2023 e per il convenuto come da atto depositato l'11.12.2023.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente controversia è regolata dal rito ordinario come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022, sicché, previa concessione dei termini previsti dal nuovo art. 189 c.p.c., all'udienza del
21.02.2024, celebrata a mezzo di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, la parte attrice ha convenuto in giudizio la Società Agricola
Vitabella a r.l. chiedendo accertarsi che la compravendita immobiliare conclusa con atto a rogito del Notaio Riccardo Menchetti in data 20.05.2022 tra IC EN e la società convenuta è stata effettuata in violazione del diritto di prelazione sancito dalla L. n. 590/1965 e della L. n. 817/1971 spettante all'attore, quale coltivatore diretto e proprietario di terreni agricoli confinanti con quelli oggetto della compravendita e, per l'effetto, dichiararsi inefficace la vendita a favore della convenuta e disporsi la sostituzione dell'attore in luogo della convenuta nel contratto di compravendita al prezzo indicato nel contratto di compravendita pari a complessivi 485.000,00 euro, indicandone la modalità ed i termini per la sostituzione e le modalità ed i termini per il versamento della somma riferita da parte dell'attore in favore della società convenuta, dichiarandosi l'attore proprietario dei terreni oggetto della vendita, meglio descritti in citazione, con conseguente ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle relative trascrizioni e volturazioni.
Con la prima memoria integrativa l'attore ha chiesto altresì accertarsi di avere esercitato tempestivamente il diritto di prelazione sugli immobili di causa.
La società convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
In punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. n.
590/1965
, “In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Ai sensi del comma secondo del medesimo articolo “La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica”.
Ai sensi dell'art. 7 comma 1 n. 2) e 2bis) della L. n. 871/1971, il diritto di prelazione agraria spetta altresì al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti e all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
Dunque, alla luce della normativa richiamata e ai fini che interessano il presente giudizio, il coltivatore di fondi confinanti con quello oggetto della compravendita impugnata ha diritto di prelazione dei terreni offerti in vendita
a terzi se è proprietario dei fondi confinanti, li coltivi da almeno due anni, su tali fondi non sono insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, non ha venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od
enfiteusi non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Al ricorrere delle suddette condizioni, il proprietario del fondo posto in vendita deve notificare con lettera raccomandata al prelazionario la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata (art. 8, comma 4 della L. n. 590/1965).
Qualora il proprietario del fondo offerto in vendita non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, il prelazionario può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa (art. 8 comma 5 della legge richiamata).
Secondo l'art. 8 comma 6 della richiamata legge, in caso di esercizio del diritto di prelazione, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Nondimeno, il comma 7 del citato articolo, stabilisce che se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1 della L. n.
590/1965
, il termine per il versamento del prezzo è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno.
Laddove il fondo sia alienato dal venditore in violazione del diritto di prelazione agraria,
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