Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 26
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 603/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Cadili Domizia, come da procura Parte_1
come in atti;
Ricorrente
e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
[...] Controparte_4
Resistente
Oggetto: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.01.2024 la ricorrente in epigrafe indicata premesso di essere una docente abilitata nelle classi di scuola secondaria di primo grado, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Martoglio di (cfr. pagina 8 dello stato matricolare), CP_4
esponeva di essere stata utilizzata dal in attività di docenza negli anni scolastici 2018/19, CP_5
1
2019/2020 e 2021/2022, mediante la stipula di contratti d'insegnamento a tempo determinato
senza aver percepito la retribuzione professionale docenti, pari ad euro 164,00 lordi mensili, prevista dall'articolo 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001.
Lamentava, in particolare, che la stessa veniva corrisposta dal soltanto ai docenti di CP_5
ruolo ed ai docenti precari che avessero stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza 31 agosto o al 30 giugno.
Esponeva in diritto che la detta retribuzione era stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001, articolo 7, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico e che la stessa era corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del
CCNI del 31 agosto 1999 concernente il compenso individuale accessori.
Precisava che, allo stesso modo del compenso individuale accessorio, l'amministrazione scolastica, non considerando che il richiamo dell'articolo 7, comma 3, del CCNL del 15 marzo 2001 all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, costituente un compenso fisso
e continuativo corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, negava ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie la retribuzione professionale docenti, riconoscendola, tra i docenti non di ruolo, a quelli di essi che avessero svolto attività di insegnamento con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
La ricorrente, evidenziando come, in virtù del principio di non discriminazione, non potesse farsi distinzione in relazione alla natura breve e saltuaria delle supplenze invocava, dunque, non solo le disposizioni interne di cui agli articoli 6 del D. lgs. n. 368/2001 e 45 comma 2 del D. lgs. n. 165/2001, ma altresì la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Ciò posto, dopo aver diffidato il con lettera del 14.07.2023, rassegnava le seguenti CP_1 conclusioni chiedendo al Tribunale adito: “- dichiarare che la prof.ssa non Parte_1
ha percepito la retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2018/2019 –
2019/2020 – 2021/2022, per i periodi meglio specificati in premessa;
- conseguentemente, condannare il , in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore, con sede in viale Trastevere n. 76/A, Roma, al pagamento della somma di euro
2
2.665,56 a titolo di retribuzione professionale docenti;
- con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il convenuto con memoria del CP_1
26.07.2024, spiegando difese volte al rigetto del ricorso. In particolare, eccepita la prescrizione contestava la fondatezza della pretesa oggetto del ricorso sul presupposto che unici destinatari del compenso individuale accessorio in questione fossero i docenti assunti
a tempo indeterminato, i docenti assunti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e il personale a tempo determinato fino alla conclusione delle attività didattiche e che non discriminatoria fosse l'esclusione dei supplenti brevi e saltuari. Contestava, altresì, in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni,
l'ammontare di quanto, in ipotesi, dovuto, allegando a pagina 2 della memoria una tabella, avente ad oggetto i conteggi elaborati per un ammontare pari euro 2282,41.
Sul quantum, in seno a note scritte depositate in data 12/09/2024 parte ricorrente affermava:
“ Nel caso di erroneità del calcolo effettuato da questa difesa, fermo il diritto della ricorrente di ottenere il pagamento della RPD non percepita, ci si riporta al calcolo effettuato dal Ministero per un importo di euro 2.282,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 7 gennaio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, seppure con le precisazioni di seguito esposte .
Nel merito, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte
e della situazione processuale, può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 delle disp. di att. al
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (in tal senso, cfr. sentenza n. 3777/2022, emessa in data 8.11.2022 nel proc. n.
7479/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
sentenza n. 3775/2022 pubbl. in data 08/11/2022 est. dott.ssa P.Mirenda;
sentenza n. 2927/2022 pubbl. il 13/09/2022, est. dott.ssa F. Porcelli).
Nel caso a mani la ricorrente, docente abilitata nella classe della scuola secondaria di primo grado, lamenta il mancato riconoscimento in suo favore da parte del convenuto CP_1
della Retribuzione Professionale docenti istituita dal CCNL per il comporto scuola del
15.3.2001, articolo 7, in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2021/2022 in virtù dei contratti di insegnamento a tempo determinato – come
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indicati in ricorso – fondando la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la sua posizione e quella dei docenti assunti a tempo interminato, nonché, dei docenti assunti a tempo determinato ma con scadenza contrattuale prevista per il 31 agosto o il 30 giugno ai quali l'Amministrazione scolastica riconosce la retribuzione professionale docenti.
Tanto premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3777/2022: “...La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto
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