Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 172
TRIB Catania
Sentenza
9 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott. Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13388/2019 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo C.F._1
del giudizio dall'avv. Gianmarco Davide Pace, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, n. a Catania il 23.11.1975 (c.f. Controparte_1
) C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
1
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.11.2024, sulle conclusioni ivi precisate da parte ricorrente con assegnazione del termine (ridotto) di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.9.2019, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con
, dal quale è nato il figlio il 03.10.2007. Controparte_1 Per_1
Ha esposto la ricorrente di non essersi più riconciliata con il marito a far data dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 458/16, emesso da questo Tribunale in data 19.05.2016.
Ha, quindi, chiesto di affidare congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento presso la madre, assegnandole la casa coniugale e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle, per il mantenimento del minore,
un assegno mensile di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ha, inoltre, chiesto di disporre che ciascun coniuge provveda al relativo mantenimento, salvo poi dedurre, nella memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., I
termine, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, avanzando,
quindi, domanda di assegno divorzile.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP
che, pur personalmente comparso all'udienza presidenziale, non ha
[...]
inteso costituirsi in giudizio, sebbene regolarmente evocato.
2
Nel merito, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55
del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 458/16, emesso da questo Tribunale in data 19.05.2016.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
In merito alle statuizioni relative alla prole, in difetto di elementi ostativi alla soluzione dell'affidamento condiviso - che com'è noto costituisce la regola cui è
possibile derogare solo se pregiudizievole per l'interesse del minore - ed in conformità alle richieste della ricorrente, , oggi diciassettenne, va affidato ad Per_1
entrambi i genitori e collocato presso la madre, cui, in ragione di ciò, va assegnata la casa coniugale.
In merito alla regolamentazione degli incontri padre-figlio, in considerazione dell'età e del conseguente grado di maturità raggiunto da , prossimo alla Per_1
maggiore età, ritiene il Collegio che sia opportuno rimettere modalità e tempi degli incontri al gradimento di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott. Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13388/2019 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo C.F._1
del giudizio dall'avv. Gianmarco Davide Pace, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, n. a Catania il 23.11.1975 (c.f. Controparte_1
) C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
1
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.11.2024, sulle conclusioni ivi precisate da parte ricorrente con assegnazione del termine (ridotto) di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.9.2019, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con
, dal quale è nato il figlio il 03.10.2007. Controparte_1 Per_1
Ha esposto la ricorrente di non essersi più riconciliata con il marito a far data dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 458/16, emesso da questo Tribunale in data 19.05.2016.
Ha, quindi, chiesto di affidare congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento presso la madre, assegnandole la casa coniugale e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle, per il mantenimento del minore,
un assegno mensile di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ha, inoltre, chiesto di disporre che ciascun coniuge provveda al relativo mantenimento, salvo poi dedurre, nella memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., I
termine, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, avanzando,
quindi, domanda di assegno divorzile.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP
che, pur personalmente comparso all'udienza presidenziale, non ha
[...]
inteso costituirsi in giudizio, sebbene regolarmente evocato.
2
Nel merito, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55
del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 458/16, emesso da questo Tribunale in data 19.05.2016.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
In merito alle statuizioni relative alla prole, in difetto di elementi ostativi alla soluzione dell'affidamento condiviso - che com'è noto costituisce la regola cui è
possibile derogare solo se pregiudizievole per l'interesse del minore - ed in conformità alle richieste della ricorrente, , oggi diciassettenne, va affidato ad Per_1
entrambi i genitori e collocato presso la madre, cui, in ragione di ciò, va assegnata la casa coniugale.
In merito alla regolamentazione degli incontri padre-figlio, in considerazione dell'età e del conseguente grado di maturità raggiunto da , prossimo alla Per_1
maggiore età, ritiene il Collegio che sia opportuno rimettere modalità e tempi degli incontri al gradimento di
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