Trib. Lecce, sentenza 04/06/2024, n. 2034

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 04/06/2024, n. 2034
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 2034
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa C M Presidente dott.ssa M G P Giudice dott.ssa F C Giudice Estensore
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3362/21 R.G. contenzioso, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. F C, come da Parte_1
mandato in atti
ATTRICE
e rappresentati e difesi dall'avv. G S e CP_1 CP_2
dall'avv. M L, come da mandato in atti
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.4.21 la adiva il Tribunale di Lecce Pt_1
al fine di sentir accertare la relazione biologica di paternità intercorrente con
[...]
, del quale i convenuti erano eredi;
deduceva, a sostegno della CP_3
pretesa vantata, che la propria madre avesse intrattenuto, tra il 1974 ed il 1976, una relazione con costui, all'epoca coniugato, e che il medesimo, informato della gravidanza scaturente da tale rapporto, lo avesse immediatamente interrotto,
rifiutandosi di provvedere, successivamente, al proprio riconoscimento;
inferiva che in data 21.12.86 il quale aveva intessuto una relazione con la Parte_2
propria madre, avesse formulato il proprio riconoscimento e che, in seguito, i due avessero contratto matrimonio, con conseguente attribuzione in proprio favore dello stato di figlia legittimata per susseguente matrimonio;
evidenziava che una prima azione ex art. 253 c.c., instaurata in vista dell'accertamento del legame biologico con il fosse stata rigettata con sentenza n. 3435/15, stante la CP_1
presenza dello status innanzi delineato;
indicava che con successiva sentenza
3790/18 fosse stata dichiarata la nullità per difetto di veridicità del riconoscimento formulato dal Pt_1
I germani costituendosi, eccepivano l'inammissibilità della dichiarazione CP_1
giudiziale di paternità, assumendo che la sentenza inerente la falsità del riconoscimento ad opera del non risultasse idonea alla rimozione dello Pt_1
status di filiazione legittima creatosi per susseguente matrimonio;
indicavano che la stessa avrebbe dovuto servirsi del rimedio ex art. 243 bis c.c.;
deducevano che il riconoscimento per
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