Trib. Treviso, sentenza 24/05/2024, n. 309
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 2380/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa D R Presidente dott.ssa S M Giudice dott.ssa C B Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
23/04/2024 da:
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. PICCOLI CRISTINA
e da
(CF: ) Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. MACCARRONE ANTONELLA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione su domanda congiunta.
Conclusioni per i ricorrenti: come da ricorso
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno congiuntamente adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
1
I ricorrenti, sentiti in presenza all'udienza del 21.5.2024 hanno confermato la volontà espressa nel ricorso, confermando altresì espressamente, anche avanti al Giudice relatore, la richiesta di trasferimento immobiliare già manifestata in ricorso, con richiamo ad attestazioni energetiche, visure e planimetrie depositate anche in uno al ricorso e sottoscritte in cartaceo all'udienza con successiva acquisizione di tali atti al fascicolo telematico;
i ricorrenti, inoltre, hanno confermato che lo stato di fatto degli immobili di cui si domanda il trasferimento corrisponde a quello di diritto e si sono impegnati al rogito davanti al notaio ove dovessero emergere criticità.
, quale dante causa del trasferimento, ha inoltre dichiarato di rinunciare all'ipoteca legale. Pt_1
I coniugi hanno dato concordemente atto, presentando congiuntamente il ricorso per separazione, che sussistono le condizioni di cui all'art. 151 c.c. essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate tra le parti rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia alle condizioni di cui al ricorso.
Le spese di lite vengono compensate attesa la presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 2380/2024:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F.: ), nato Parte_1 CodiceFiscale_3
l'11.10.1969 a Conegliano (TV) e (C.F. ), nata il Parte_2 CodiceFiscale_4
7.10.1968 a Livorno (LI), che hanno contratto matrimonio a Conegliano (TV) il 07/06/1997, atto trascritto al n. 30, parte II, Serie A, anno 1997 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Conegliano alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“a) i predetti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 400 somma questa rivalutabile ISTAT a far data dal Pt_1 Pt_2 maggio 2025, quale contributo per il mantenimento della figlia oltre alla totalità delle spese straordinarie relative Per_1 alla retta universitaria di costei e al 50% di quelle straordinarie documentate, come indicate nel protocollo del Tribunale di
Treviso, che si allega (doc.5);
c) il sig. verserà alla sig.ra la somma
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