Trib. Napoli, sentenza 31/10/2024, n. 7275
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 31 ottobre 2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 8074/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO PAOLA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e di- Controparte_1
feso dall'avv. MANDES LUIGIA MARIA
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che era stato assunto in quota d'obbligo dalla convenuta in data 01/09/1994, svolgendo sempre Cont
mansioni di impiegato amministrativo, da ultimo presso il presidio ospedaliero Loreto Mare con inquadramento nella categoria BS profilo economico 4, qualifica di coadiutore amministrativo esperto;
Che in ragione del proprio handicap (invalidità per servizio militare) aveva sempre utilizzato
l'ingresso ospedaliero “sala mortuaria”, dove si trova il parcheggio per il personale diversamente abile, ingresso sprovvisto di dispositivi per la rilevazione delle presenze;
Che la propria presenza in servizio era attestata dall'accesso al computer della postazione lavorativa, verificabile attraverso i tabulati aziendali;
Che la “timbratura” del cartellino veniva effettuata da colleghi disponibili al solo fine di non risultare formalmente assente;
Che l'azienda non aveva mai provveduto ad installare un dispositivo di rilevazione presenze presso il parcheggio dedicato ai portatori di handicap né predisposto fogli presenza cartacei;
Che a seguito di informativa della Procura della Repubblica di Napoli del 24 febbraio 2017 era stato sottoposto a procedimento disciplinare, sospeso e poi riattivato in data 3 gennaio 2023, conclusosi con la sanzione della sospensione per tre mesi dal servizio senza retribuzione;
2
Che tale sanzione era nulla in quanto comminata successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 1° maggio 2018;
Che l'azienda aveva operato trattenute stipendiali nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 per complessivi euro 1.153,21 a titolo di risarcimento di preteso danno erariale;
Che nel periodo oggetto del procedimento disciplinare aveva prestato un monte ore non retribuito di circa 550 ore, come accertato nel processo penale di primo grado.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza di condotte produttive di danno erariale e per l'effetto condannare l alla restituzione dell'importo di euro 1.153,21 oltre Cont
interessi, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che evidenziava: Controparte_2
che il danno erariale contestato al ricorrente era relativo ai fatti oggetto del procedimento penale RG
n. 26514/14;
Che con disposizione di servizio n. 414 del 19.12.17 era stato conferito mandato alla
[...]
per il recupero del danno erariale sulla base di quanto richiesto dalla Corte Parte_2
dei Conti;
Che le trattenute mensili erano state preventivamente comunicate al ricorrente con nota prot. 350 del 9.3.18.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa era decisa all'udienza del 31.10.2024, con sentenza di cui era data lettura.
La domanda è infondata. In tema di danno patrimoniale derivante da condotte assenteistiche dei pubblici dipendenti la relativa fattispecie è disciplinata dall'art. 55-quinquies, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001, che sancisce l'obbligo del dipendente pubblico di risarcire “il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione”.
Elemento costitutivo imprescindibile per la configurabilità del danno patrimoniale è rappresentato dall'effettiva corresponsione della retribuzione per il periodo di assenza ingiustificata per cui in assenza della prova dell'avvenuto pagamento degli emolumenti, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento, dovendosi escludere la sussistenza di un concreto depauperamento del patrimonio pubblico.
In ordine al danno patrimoniale, conformemente ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., grava sull'amministrazione procedente la dimostrazione dell'assenza