Trib. Napoli, sentenza 18/07/2024, n. 5512
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. G G, lette le note sostitutive dell'udienza del 05.06.2024 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 3641/2023, avente ad oggetto: differenze retributive;
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla via Torino n. 118, presso lo studio dell'avv. L R, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti L M ed I S, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13/A;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del proprio diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo svolto nel periodo indicato in Co ricorso, condannare l' al pagamento della complessiva somma di € 4.148,39, a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo svolto dall'1.1.2018 al 30.9.2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, come da conteggi in atti;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 24.2.2023, la ricorrente in epigrafe deduceva di essere dipendente dell' , con profilo di “collaboratore prof. sanit. Controparte_1 infermiere” ed inquadramento nella categoria D2 del CCNL sanità pubblica, in servizio presso l' . Controparte_2
Lamentava che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso, non aveva percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 (successivamente art. 29, co. 6, CCNL 2016-2018), né aveva goduto dei giorni di riposo compensativo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, l' chiedendo, previo accertamento del proprio Controparte_1 diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo svolto nei giorni analiticamente indicati in ricorso per il periodo dall'1.1.2018 al 30.9.2022, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 4.148,39, a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, come da conteggi in atti. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio deducendo la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Evidenziava la correttezza della retribuzione corrisposta per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali, sostenendo la non cumulabilità del compenso richiesto (ex art. 9
CCNL 2001) con la indennità di turno regolarmente corrisposte ai ricorrenti, dipendenti turnisti, come da previsione dell'art. 44 co. 12, CCNL 1.9.1995 (così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.4.2004).
In ogni caso, eccepiva l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale del credito vantato.
Concludeva per la vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 05.6.2024 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Considerata la forte oscillazione giurisprudenziale registratesi sulla questione, ritiene il giudicante di conformarsi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1505/2021 (condiviso nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale, nonché nelle recenti sentenze emesse dalla Corte di Napoli nn. 968/2024 e 75/2024, allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per genericità.
2
Ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 4, nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 c.p.c., comma
5°, c.p.c. Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art.
156, comma 2°, c.p.c.
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata posta la convenuta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
In particolare, dalla sua lettura emergono il periodo e le modalità orarie di svolgimento dell'attività lavorativa, la somma complessiva pretesa dalla sig.ra ed i titoli posti a Pt_1 fondamento della domanda.
Tanto premesso, come detto, la ricorrente fonda la pretesa azionata sulla previsione contrattuale dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituita dagli artt. 29, co. 6, e
31 co.7-8, del C.C.N.L 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali.
Questo giudicante ritiene di condividere la prospettazione attorea.
In ordine all'eccezione di decadenza, la circostanza che il lavoratore non abbia espresso, nei 30 giorni successivi alla festività lavorata, la preferenza per il riposo compensativo o per il pagamento dello straordinario maggiorato, non