Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 30
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Testo completo
N. R.G. 1123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2024 promossa da
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESIELLO SILVIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
UCCELLI ELENA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso) con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
All'udienza cartolare del 27.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pronuncia del Decreto del 17-01-2023 (R.G. 4377/2022 V.G. da parte del Tribunale di Livorno per la determinazione, su accordo delle parti, di affidamento, tempi e modalità di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, nonché il contributo al mantenimento a Per_1 carico del padre, rilevando la modifica delle proprie condizioni lavorative e abitative tali da consentire una maggiore frequentazione padre/figlio, con ricorso depositato in data 6.5.2024 e poi ritualmente notificato il signor
[...] evocava in causa per sentir pronunciare come segue Pt_1 CP_1 nell'interesse del figlio “[…] 1) il figlio minore è affidato in modo condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella abitazione di
1 quest'ultima in Livorno, salva diversa valutazione da parte di questo Ill.mo Tribunale
a fronte di quanto rilevato in narrativa (il padre si dichiara fin da ora disponibile al collocamento presso di sé con revoca dell'assegnazione della casa familiare);
entrambi i genitori assumeranno le decisioni nell'interesse del minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, di comune accordo tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali. L'ordinaria/quotidiana amministrazione verrà gestita da ciascun genitore quando il figlio sarà presso di sé. 2) Le modalità di permanenza del figlio minore con i genitori avverrà in maniera alternata tra gli stessi come segue: I Per_1
SETTIMANA lunedì con la madre martedì con la madre mercoledì con il padre giovedì con il padre venerdì sabato e domenica con la madre II SETTIMANA lunedì con il padre martedì con il padre mercoledì con la madre giovedì con la madre venerdì sabato
e domenica con il padre. Relativamente agli orari, nel periodo invernale e quindi scolastico/asilo ciascun genitore, nel giorno a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2024 promossa da
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESIELLO SILVIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
UCCELLI ELENA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso) con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
All'udienza cartolare del 27.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pronuncia del Decreto del 17-01-2023 (R.G. 4377/2022 V.G. da parte del Tribunale di Livorno per la determinazione, su accordo delle parti, di affidamento, tempi e modalità di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, nonché il contributo al mantenimento a Per_1 carico del padre, rilevando la modifica delle proprie condizioni lavorative e abitative tali da consentire una maggiore frequentazione padre/figlio, con ricorso depositato in data 6.5.2024 e poi ritualmente notificato il signor
[...] evocava in causa per sentir pronunciare come segue Pt_1 CP_1 nell'interesse del figlio “[…] 1) il figlio minore è affidato in modo condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella abitazione di
1 quest'ultima in Livorno, salva diversa valutazione da parte di questo Ill.mo Tribunale
a fronte di quanto rilevato in narrativa (il padre si dichiara fin da ora disponibile al collocamento presso di sé con revoca dell'assegnazione della casa familiare);
entrambi i genitori assumeranno le decisioni nell'interesse del minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, di comune accordo tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali. L'ordinaria/quotidiana amministrazione verrà gestita da ciascun genitore quando il figlio sarà presso di sé. 2) Le modalità di permanenza del figlio minore con i genitori avverrà in maniera alternata tra gli stessi come segue: I Per_1
SETTIMANA lunedì con la madre martedì con la madre mercoledì con il padre giovedì con il padre venerdì sabato e domenica con la madre II SETTIMANA lunedì con il padre martedì con il padre mercoledì con la madre giovedì con la madre venerdì sabato
e domenica con il padre. Relativamente agli orari, nel periodo invernale e quindi scolastico/asilo ciascun genitore, nel giorno a
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