Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 7
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

V.G. 3960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3960/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MODA MARCO FELICE e LAMBERTO MARIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero

CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in Magliano ER (CN) il 01/06/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Magliano ER (CN) (atto n. 1 parte I serie 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nato un figlio: a Torino (TO) il 30/03/2022 Persona_1
1
Con ricorso depositato il 19/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, all'esito dei chiarimenti forniti sulla collocazione abitativa della madre e del minore, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai
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