Trib. Lanciano, sentenza 18/12/2024, n. 251
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Testo completo
n° 475/2021 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Semproni, che la Parte_1 rappresenta e difende unitamente e congiuntamente all'avv. Antonio Di Giandomenico, in forza di procura alle liti in atti;
-ricorrente -
e
, in persona del titolare Controparte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), alla Via Monte Grappa n.13, presso lo studio dell'avv.
Fausto Troilo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Lucio Di Biase, in forza di procura alle liti in atti;
- resistente - avente ad oggetto: differenze retributive e risarcimento danni.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso:
-di aver lavorato per la ditta resistente in ragione di apposito contratto a tempo indeterminato part time dal 24.03.2017 al 29.04.2021 (data delle dimissioni per giusta causa) con mansioni di aiuto cuoca ed inquadramento al V livello del CCNL Pubblici Esercizi;
-che la prestazione lavorativa veniva resa presso il ristorante in via Selva Piana a Controparte_1
Casoli;
-che sebbene la contrattazione individuale prevedesse un orario giornaliero di 3 ore per 6 giorni alla settimana, ella lavorava per 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana rispettando il seguente orario dalle 18.00 alle 24.00;
- di essere entrata in maternità obbligatoria nel mese di dicembre 2019 ed in maternità facoltativa nel mese di agosto 2020 fino al 31.03.2021;
-di aver ricevuto da marzo 2017 ad ottobre 2019 la retribuzione fissa in contanti di €. 800,00 mensili per dodici mensilità senza mensilità aggiuntive, pur previste dagli artt. 183 e 184 del CCNL applicato;
-di non aver percepito la retribuzione per i mesi di novembre 2019 e di aprile 2021, né il TFR e le altre spettanze di fine rapporto;
-di aver percepito per il periodo di maternità soltanto le somme previste a carico dell' e non CP_2
anche quelle a carico del datore di lavoro;
-di aver diritto alla corresponsione della complessiva somma di €. 29.228,21, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo;
-che l'erogazione di una consistente parte della retribuzione in nero ha comportato una serie di conseguenze di non scarso rilievo, tra cui la sensibile decurtazione della indennità NASPI che la lavoratrice sta percependo;
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
“In via principale accertare e dichiarare la sussistenza del credito descritto e per l'effetto condannare P.I. ), Via Selva Controparte_1 P.IVA_1
Piana 72/A a Casoli (CH) CH), in persona del titolare dell' omonima ditta all'immediato pagamento della somma di euro 29.228,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo, a titolo di lavoro supplementare, retribuzioni non pagate, mensilità aggiuntive non corrisposte, spettanze di fine rapporto e TFR non erogati, come da conteggi depositati.
Sempre in via principale Accertare e dichiarare che, in conseguenza delle condotte descritte ovvero dell'indicazione di inferiori somme retributive nei cedolini paga del la ricorrente la Sig.ra ha subito un danno consistente nell'omesso versamento di contributi previdenziali Parte_1 ed assistenziali ed in considerazione dell'impossibilità al momento del deposito del ricorso di quantificare compiutamente il danno descritto, emetter e condanna generica della Società resistente con quantificazione