Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 624

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 624
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 624
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 9287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dr.ssa Francesca Neri, Giudice dr.ssa Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9287/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARAVELLI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARAVELLI SARA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Parte_2 C.F._2
VALERIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAZZOTTA
VALERIA
ATTORE/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29.07.2024 i IG.ri (nata a [...], BO, Parte_1 il 23.08.1995) e (nato a [...], BA, il 06.02.1996) si rivolgevano al Tribunale per Parte_2 chiedere la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Si premette che le parti hanno avuto una relazione sentimentale e contestuale convivenza more uxorio in costanza della quale è nata una figlia, (nata a [...], il [...]). Persona_1
Con la fine della relazione, i ricorrenti raggiungevano un accordo per la regolamentazione dei propri rapporti nell'interesse della minore alle condizioni di cui oggi chiedono la formalizzazione al
Tribunale.
Con decreto, il Tribunale, ritenute le ragioni di economia processuale e vista la richiesta espressa delle parti, fissava l'udienza del 12.10.2024, disponendone la sostituzione con note scritte.
pagina 1 di 6
I ricorrenti, nel depositare le note scritte, si richiamavano al contenuto del ricorso, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Questo l'accordo delle parti:


1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione quotidiana della figlia - ferme le scelte di maggiore interesse condivise tra i coniugi - saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza della figlia presso di sé.



2. I rapporti di frequentazione della figlia minore con ciascun genitore seguiranno un'alternanza paritetica secondo i seguenti tempi e modalità:

2a) prima settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
seconda settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre;
terza settimana: come la prima. quarta settimana: come la seconda, e così via, alternando di settimana in settimana.

L'alternanza paritetica verrà applicata esclusivamente nel caso in cui il IG. non lavori su Pt_2 turni, come di fatto sta avvenendo dal 1/07/2024 (doc. 9: dichiarazione del datore di lavoro del IG.
). Pt_2
2b) Nel caso in cui il IG. riprenda a lavorare su turni a ciclo continuo (24h su 24, 7 giorni su Pt_2
7) egli dovrà comunicarlo immediatamente alla IG.ra , esibendo documentazione del datore Pt_1 di lavoro attestante il cambiamento d'orario. In tal caso, starà con ciascun genitore Per_1 secondo i seguenti tempi e modalità: prima settimana/terza settimana: lunedì con il padre, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre;
seconda settimana/quarta settimana: lunedì con la madre;
martedì, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;

Nel caso in cui il IG. lavori di notte nei giorni in cui ha con sé la figlia, la IG.ra è Pt_2 Pt_1 disponibile a tenere con sé la figlia in dette giornate, se manifesta la volontà di restare con Per_1 la madre. vacanze natalizie: Vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno in anno tra di loro;
il giorno di Santo Stefano metà giornata con un genitore e metà con l'altro genitore;
il 31 dicembre con un genitore, il 1 gennaio con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno tra di loro. Per le restanti giornate del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno tra di loro. Per le restanti giornate del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
vacanze estive: due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.

In caso di disaccordo sui periodi, negli anni pari decide la madre, mentre negli anni dispari decide il padre. pagina 2 di 6 2c) I ricorrenti delegano i rispettivi compagni a prelevare la figlia da scuola e dalle attività extrascolastiche e sportive al fine di coadiuvarli nella gestione di ;
Per_1

3. Nell'ipotesi 2a) il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia fino a quando Per_1 la stessa non sarà economicamente indipendente, versando alla madre la somma mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla SI.ra , annualmente Pt_1 rivalutabili secondo gli indici Istat. In tale ipotesi oltre al contributo mensile di € 150,00 per
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi