Trib. Caltagirone, sentenza 21/11/2024, n. 751
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Testo completo
N. R.G. 2020 1102
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa C G Presidente dr.ssa P C Giudice dr.ssa G F Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1102/2020 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1965 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. D
M ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Catania alla Via Cortile del Granato n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. S S ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 19.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.10.2020, regolarmente notificato, il sig. adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grammichele in data 31.10.1985, con la sig.ra e dalla cui unione sono CP_1
nati due figli (10.05.1985) e (26.06.1991), ormai entrambi Persona_1 Per_2
maggiorenni.
Il ricorrente rassegnava che a far data dalla pronuncia di separazione consensuale, intervenuta in data
9.7.2013, tra i coniugi non vi era stata alcuna riconciliazione e pertanto sussistevano i presupposti di legge per ottenere la pronuncia di divorzio.
Il ricorrente richiedeva, altresì, la conferma delle condizioni emesse in sede di separazione personale dei coniugi, così come successivamente modificate dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento di modifica delle condizioni iscritto al n. 883/16 R.G., all'esito del quale erano state revocate le statuizioni relative all'obbligo posto in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e quella relativa all'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata il 26.03.2021, si costituiva nel presente giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa C G Presidente dr.ssa P C Giudice dr.ssa G F Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1102/2020 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1965 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. D
M ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Catania alla Via Cortile del Granato n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. S S ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 19.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.10.2020, regolarmente notificato, il sig. adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grammichele in data 31.10.1985, con la sig.ra e dalla cui unione sono CP_1
nati due figli (10.05.1985) e (26.06.1991), ormai entrambi Persona_1 Per_2
maggiorenni.
Il ricorrente rassegnava che a far data dalla pronuncia di separazione consensuale, intervenuta in data
9.7.2013, tra i coniugi non vi era stata alcuna riconciliazione e pertanto sussistevano i presupposti di legge per ottenere la pronuncia di divorzio.
Il ricorrente richiedeva, altresì, la conferma delle condizioni emesse in sede di separazione personale dei coniugi, così come successivamente modificate dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento di modifica delle condizioni iscritto al n. 883/16 R.G., all'esito del quale erano state revocate le statuizioni relative all'obbligo posto in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e quella relativa all'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata il 26.03.2021, si costituiva nel presente giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione
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