Trib. Pescara, sentenza 06/06/2024, n. 316
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Fascicolo n. 310/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
V B, all'esito dell'udienza del 6/06/2024 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento iscritto al 310/2022 R.G.L. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'ALFONSO VINCENZO giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
RENZO IDA, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione per lavoro straordinario.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate depositate dalle parti per l'udienza del
6/06/2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'11/02/2022, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Sig. Controparte_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara, contrariis reiectis, accertati i fatti di cui alla su estesa premessa e previa ogni opportuna declaratoria, accogliere in toto il presente ricorso e, per le causali e le ragioni di cui in narrativa, dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento da parte dell' resistente di tutte le differenze retributive e indennitarie maturate dal 23 CP_1 novembre 2015 al 30 giugno 2019, oltre che del T.F.R., complessivamente pari a € 40.470,30 così come indicato nella premessa in fatto del ricorso per le causali ivi esplicitate, o comunque del diverso minore importo ritenuto di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei creditori all'effettivo soddisfo;
ciò con relativa condanna dell' anche in ordine alla regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva e previdenziale della lavoratrice. In ogni caso, spese di lite vinte”.
Deduceva la ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto convenuto con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016 all'A.S. 2018/2019 in virtù di una serie di contratti a tempo determinato quale maestra della scuola dell'infanzia con inquadramento nel
Livello 4 del CCNL AGIDAE;
che i contratti sottoscritti inter partes prevedevano un orario di lavoro di 31 ore settimanali, orario di gran lunga inferiore a quello di fatto prestato per ciascun anno scolastico;
che, dunque, era diritto di essa ricorrente conseguire il pagamento di tutte le differenze retributive maturate ivi incluso il TFR nonché la regolarizzazione della propria posizione contributiva da parte dell' convenuto. CP_1
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' il quale, preliminarmente, Controparte_1
sollevava eccezione di prescrizione della pretesa ex adverso avanzata quantomeno relativamente all'A.S. 2015/2016, dovendosi considerare quale primo atto interruttivo il ricorso o, al più, la missiva presuntivamente inviata dalla ricorrente in data 22/03/2021 della quale, però, non era stata fornita alcuna prova di ricezione da parte del datore di lavoro. Eccepiva, altresì, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di allegazione e prova contestando, inoltre, i conteggi in quanto non redatti in maniera specifica ed analitica. Concludeva, pertanto, l' CP_1 affinchè l'adito Tribunale volesse rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto avendo esso agito sempre nel rispetto delle norme di legge e delle previsioni dei contratti di lavoro individuali di volta in volta sottoscritti tra le parti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, all'esito di una lunga istruttoria orale, la causa veniva decisa all'udienza del 6/06/2024 – tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
– con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
Prima di entrare nel merito della controversia, il Tribunale, però, non può non rilevare la infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell' convenuto CP_1 dovendosi ritenere del tutto rituale l'acquisizione – disposta dal precedente giudicante – della mail del 7/04/2021 con cui il legale dello stesso replicava alla missiva del 22/03/2021 CP_1
con la quale, per la prima volta, la rivendicava il proprio diritto alla corresponsione Parte_1
degli emolumenti richiesti in questa sede. Tale missiva comprova l'avvenuta ricezione ad opera di controparte della mail inviata dalla difesa della della quale era stata omessa la Parte_1
produzione della relativa ricevuta di ricevimento. Da ciò consegue che tale missiva – e non il ricorso introduttivo del presente giudizio come, invece, sostenuto dalla difesa della convenuta - è da considerarsi a tutti gli effetti il primo atto interruttivo della prescrizione la quale non risulta, pertanto, maturata neppure con riguardo alle pretese azionate in relazione all'anno scolastico
2015/2016.
A tal riguardo, infatti, la Suprema Corte, anche di recente, ha affermato che “l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione” (cfr. Cass. N. 12900/2022). Ed è inequivoco che l'esigenza di dimostrare l'avvenuto ricevimento della mail del 22/03/2021 – mail prodotta contestualmente al deposito del ricorso introduttivo – sia sorta in conseguenza dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla difesa di controparte sì che, correttamente, il Tribunale esercitando i propri poteri istruttori
d'ufficio ne disponeva l'acquisizione concernendo un fatto già dedotto in giudizio.
Ciò premesso, e passando, quindi, all'esame dei fatti oggetto della controversia, valga quanto segue.
Come è noto, il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire il pagamento delle ore di lavoro straordinario e/o supplementare prestate è gravato da un rigoroso onus probandi. Contrariamente
a quanto avviene nel caso in cui rivendichi