Trib. Lecce, sentenza 11/12/2024, n. 3825

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 11/12/2024, n. 3825
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3825
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
Giudicedott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3634/2024 r.g.
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Di Candia, come da mandato in atti;

- RICORRENTE -

E
CP 1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 18.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2024 Parte 1 deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13.8.2013 e di aver generato con il medesimo un figlio, nato in data [...];
evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con decreto n.
9089/2022 pubblicato il 23.6.2022 R.G. 8592/2021 il Tribunale di Lecce avesse omologato la separazione della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente, momento avessero vissuto separati;
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed instava affinchè fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.


All'udienza di prima comparizione compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente e, non essendo state formulate istanze istruttorie, veniva dato corso alla precisazione delle conclusioni;
il procuratore della ricorrente curava detto incombente, quindi rinunciava ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15;
ed invero, alla data di proposizione del ricorso la
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