Trib. Milano, sentenza 14/10/2024, n. 8935
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Testo completo
N. 30281 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 5 agosto 2023 promossa da
Parte_1
Nato l'11/10/1987 a Guayaquil (Ecuador) cittadino: ecuadoriano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marusca Pilla, del Foro di Milano, e l'Avv. Antonino Rossi, del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso la prima
Parte attrice nei confronti di
Controparte_1
Nata il 07.01.1993 a Samana (Repubblica Domenicana) cittadina: dominicana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Nadia Francesca Bugeia, del foro di Milano, presso cui è elettivamente domiciliata
Parte convenuta
(CF: ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e (C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._4 in persona del curatore speciale avv. Mariachiara Eramo che le rappresenta e difende in proprio ex art 86 cp.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_3
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 settembre 2023 OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI
FUORI DAL MATRIMONIO
Conclusioni rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 19.09.2024
Pt_1 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
1) disporre l'affidamento condiviso, dei figli minori . e a favore di Controparte_4 Parte_2 entrambi i genitori con collocamento dei minori con il padre, assegnando allo stesso l'abitazione di
Via Parri, n. 4 Rho. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione dei figli e la residenza degli stessi rimarrà presso il padre, mentre la madre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità di visita: tutti i giorni compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive ecc dei minori;
durante le vacanze estive, di natale e pasqua alternate annualmente.
2) disporre a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei minori CP_1
l'importo che codesto Tribunale riterrà equo in base all'impegno che assumerà CP_1 nell'accudimento dei minori;
3) disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a comprendere la volontà dei minori Persona_1
e rispetto al loro collocamento e a valutare il pregiudizio che il protrarsi della Persona_2 mancanza della figura paterna abbia avuto e abbia tuttora sui minori;
NELLA DENEGATA IPOTESI IN CUI CODESTO GIUDICE NON ACCOGLIESSE LA RICHIESTA
DI COLLOCAMENTO DEI MINORI PRESSO IL Pt_3 chiede la conferma dei provvedimenti temporanei con revoca del divieto di avvicinamento a scuola per le ragioni dedotte dal curatore e ampliamento delle frequentazioni come indicate dai SS.
(erroneamente indicata come parte attrice nel verbale di udienza del 19 Controparte_1 settembre 2024) la conferma dei provvedimenti provvisori con la revoca del divieto di avvicinamento a scuola da parte del padre per le ragioni spiegate dal curatore e con graduale ampliamento degli incontri con il padre dando atto dell'impegno della assistita a che i bambini riprendano i rapporti con la zia paterna e ad affidarsi ai SS per chiararsi con la cognata
e IN PERSONA DEL Controparte_2 Parte_2
CURATORE SPECIALE, AVV. ERAMO Mariachiara Sofia conferma dei provvisori con limitazione della responsabilità genitoriale per la durata di due anni;
revoca del divieto avvicinamento a scuola;
graduale ampliamento delle frequentazioni, mantenendo inizialmente lo spazio neutro con graduale
e progressiva liberalizzazione mantenendo la figura educativa nella prima fase e verificando il ruolo supportivo della zia paterna convivente con il padre;
incaricare i SS di attivare un percorso di supporto alla genitorialità per le parti funzionale anche ad un maggior passaggio di informazioni ed alla ripresa di un dialogo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2016 al 2023 da cui sono nati
[...]
(il 15.10.2017) e (il 19.11.2019). Parte_4 Parte_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 05/08/2023, il sig. Parte_1
rappresentava che, il 23 gennaio 2023, la compagna si era trasferita dalla madre con
[...] CP_1
i figli dopo aver sporto denuncia per maltrattamenti nei suoi confronti il 13 gennaio 2023 – denuncia contestata nel merito – e che a tutela dei minori si era attivato il Tribunale per minorenni di Milano.
Il sig. rappresentava, inoltre, di essersi trasferito presso altro appartamento in affitto, Parte_1 di aver lasciato la casa familiare alla compagna e ai figli minori, di corrispondere l'importo di 500,00 euro mensili per il mantenimento dei figli. Parte attrice ha, quindi, chiesto al Tribunale di regolamentare l'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei due figli minori
[...]
e Controparte_2 Parte_2
Il Giudice delegato con decreto del 17 settembre 2024 ha fissato udienza e si è attivato ex art 38 disp. att c.c. chiedendo al Tribunale per i Minorenni di Milano di comunicare eventuali provvedimenti adottati a tutela dei minori.
La madre convenuta si è costituita, in giudizio il 1 dicembre 2023 ed ha chiesto al conferma del provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni di Milano il 25 ottobre 2023, con cui erano stato confermati i provvedimenti provvisori del 14 giugno 2023 con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e delegati importanti interventi ai SS1 .
Con decreto del 15/01/2024, il Giudice delegato ha nominato l'avv. Mariachiara Eramo curatore speciale dei minori – come già nominato avanti al Tribunale per i minorenni- ed ha chiesto il deposito delle relazioni redatte dai SS affidatari.
All'udienza ex art 473 bis. 21 e 40 c.p.c. del 21.02.2024, il Giudice delegato ha dopo aver sentito separatamente i genitori, su concorde richiesta dei procuratori ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti confermativi, quanto alla genitorialità, di quelli resi dal TM
1. Conferma l'affidamento dei minori , nata a [...], il Controparte_2
15/10/2017 e nato a [...], il [...] all'Ente Parte_2 territorialmente competente, Comune di Rho, o al diverso Ente competente per territorio nel caso di trasferimento di residenza dei minori in altra località
2. Conferma la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per tutte le decisioni in materia di collocamento dei minori, attribuite direttamente al Servizio Sociale affidatario, e per le scelte educative, sanitarie e scolastiche, che verranno assunte dall'Ente soltanto in caso di contrasto tra i genitori o in caso di loro inerzia, nonché per gli I incarichi affidati ai Servizi Sociali come di seguito indicati;
3. Dispone che i Servizi Sociali del Comune affidatario, anche in collaborazione con i
Servizi specialistici (CPS-NPI-SERD) e Socio-sanitari e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti provvederanno a trasmettere copia del presente decreto, di:
• Mantenere i minori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 5 agosto 2023 promossa da
Parte_1
Nato l'11/10/1987 a Guayaquil (Ecuador) cittadino: ecuadoriano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marusca Pilla, del Foro di Milano, e l'Avv. Antonino Rossi, del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso la prima
Parte attrice nei confronti di
Controparte_1
Nata il 07.01.1993 a Samana (Repubblica Domenicana) cittadina: dominicana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Nadia Francesca Bugeia, del foro di Milano, presso cui è elettivamente domiciliata
Parte convenuta
(CF: ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e (C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._4 in persona del curatore speciale avv. Mariachiara Eramo che le rappresenta e difende in proprio ex art 86 cp.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_3
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 settembre 2023 OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI
FUORI DAL MATRIMONIO
Conclusioni rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 19.09.2024
Pt_1 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
1) disporre l'affidamento condiviso, dei figli minori . e a favore di Controparte_4 Parte_2 entrambi i genitori con collocamento dei minori con il padre, assegnando allo stesso l'abitazione di
Via Parri, n. 4 Rho. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione dei figli e la residenza degli stessi rimarrà presso il padre, mentre la madre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità di visita: tutti i giorni compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive ecc dei minori;
durante le vacanze estive, di natale e pasqua alternate annualmente.
2) disporre a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei minori CP_1
l'importo che codesto Tribunale riterrà equo in base all'impegno che assumerà CP_1 nell'accudimento dei minori;
3) disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a comprendere la volontà dei minori Persona_1
e rispetto al loro collocamento e a valutare il pregiudizio che il protrarsi della Persona_2 mancanza della figura paterna abbia avuto e abbia tuttora sui minori;
NELLA DENEGATA IPOTESI IN CUI CODESTO GIUDICE NON ACCOGLIESSE LA RICHIESTA
DI COLLOCAMENTO DEI MINORI PRESSO IL Pt_3 chiede la conferma dei provvedimenti temporanei con revoca del divieto di avvicinamento a scuola per le ragioni dedotte dal curatore e ampliamento delle frequentazioni come indicate dai SS.
(erroneamente indicata come parte attrice nel verbale di udienza del 19 Controparte_1 settembre 2024) la conferma dei provvedimenti provvisori con la revoca del divieto di avvicinamento a scuola da parte del padre per le ragioni spiegate dal curatore e con graduale ampliamento degli incontri con il padre dando atto dell'impegno della assistita a che i bambini riprendano i rapporti con la zia paterna e ad affidarsi ai SS per chiararsi con la cognata
e IN PERSONA DEL Controparte_2 Parte_2
CURATORE SPECIALE, AVV. ERAMO Mariachiara Sofia conferma dei provvisori con limitazione della responsabilità genitoriale per la durata di due anni;
revoca del divieto avvicinamento a scuola;
graduale ampliamento delle frequentazioni, mantenendo inizialmente lo spazio neutro con graduale
e progressiva liberalizzazione mantenendo la figura educativa nella prima fase e verificando il ruolo supportivo della zia paterna convivente con il padre;
incaricare i SS di attivare un percorso di supporto alla genitorialità per le parti funzionale anche ad un maggior passaggio di informazioni ed alla ripresa di un dialogo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2016 al 2023 da cui sono nati
[...]
(il 15.10.2017) e (il 19.11.2019). Parte_4 Parte_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 05/08/2023, il sig. Parte_1
rappresentava che, il 23 gennaio 2023, la compagna si era trasferita dalla madre con
[...] CP_1
i figli dopo aver sporto denuncia per maltrattamenti nei suoi confronti il 13 gennaio 2023 – denuncia contestata nel merito – e che a tutela dei minori si era attivato il Tribunale per minorenni di Milano.
Il sig. rappresentava, inoltre, di essersi trasferito presso altro appartamento in affitto, Parte_1 di aver lasciato la casa familiare alla compagna e ai figli minori, di corrispondere l'importo di 500,00 euro mensili per il mantenimento dei figli. Parte attrice ha, quindi, chiesto al Tribunale di regolamentare l'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei due figli minori
[...]
e Controparte_2 Parte_2
Il Giudice delegato con decreto del 17 settembre 2024 ha fissato udienza e si è attivato ex art 38 disp. att c.c. chiedendo al Tribunale per i Minorenni di Milano di comunicare eventuali provvedimenti adottati a tutela dei minori.
La madre convenuta si è costituita, in giudizio il 1 dicembre 2023 ed ha chiesto al conferma del provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni di Milano il 25 ottobre 2023, con cui erano stato confermati i provvedimenti provvisori del 14 giugno 2023 con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e delegati importanti interventi ai SS1 .
Con decreto del 15/01/2024, il Giudice delegato ha nominato l'avv. Mariachiara Eramo curatore speciale dei minori – come già nominato avanti al Tribunale per i minorenni- ed ha chiesto il deposito delle relazioni redatte dai SS affidatari.
All'udienza ex art 473 bis. 21 e 40 c.p.c. del 21.02.2024, il Giudice delegato ha dopo aver sentito separatamente i genitori, su concorde richiesta dei procuratori ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti confermativi, quanto alla genitorialità, di quelli resi dal TM
1. Conferma l'affidamento dei minori , nata a [...], il Controparte_2
15/10/2017 e nato a [...], il [...] all'Ente Parte_2 territorialmente competente, Comune di Rho, o al diverso Ente competente per territorio nel caso di trasferimento di residenza dei minori in altra località
2. Conferma la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per tutte le decisioni in materia di collocamento dei minori, attribuite direttamente al Servizio Sociale affidatario, e per le scelte educative, sanitarie e scolastiche, che verranno assunte dall'Ente soltanto in caso di contrasto tra i genitori o in caso di loro inerzia, nonché per gli I incarichi affidati ai Servizi Sociali come di seguito indicati;
3. Dispone che i Servizi Sociali del Comune affidatario, anche in collaborazione con i
Servizi specialistici (CPS-NPI-SERD) e Socio-sanitari e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti provvederanno a trasmettere copia del presente decreto, di:
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