Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 3188
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
- Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale in persona dei sig.ri:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 26.11.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 7184/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Fabio Batini domicilio eletto: Genova via Isonzo 38/16 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. C.F._2
Contumace
E
CP_2
( c.f. ) C.F._3
contumace
Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- Il ricorrente come all'udienza del 21.11.2024
- Il P.M. come da parere
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_1 marito o il padre ) allegava in giudizio, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza, le seguenti circostanze:
- Di essersi coniugato con rito civile in Mele, in data 13.12.2000, con ;
Controparte_1
- Che dall'unione sono nati due figli: in data 26.3.2001 e in CP_2 Per_1 data 11.4.2014
- Che in data 20.6.2019 il Tribunale di Genova aveva omologato le condizioni della separazione consensuale
- Che il figlio è oggi maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente
Su tali premesse chiedeva:
- La declaratoria di scioglimento del matrimonio
- A modifica delle condizioni di separazione niente di essere dovuto a titolo di mantenimento della moglie e del figlio CP_2
- La conferma di quanto disposto in punto di contributo al mantenimento e alle spese straordinarie del figlio Per_1
La moglie ed il figlio maggiorenne del ricorrente non si costituivano e quindi all'udienza del 21.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria alla medesima udienza il giudice invitava il difensore del ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Il difensore del ricorrente concludeva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
- Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale in persona dei sig.ri:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 26.11.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 7184/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Fabio Batini domicilio eletto: Genova via Isonzo 38/16 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. C.F._2
Contumace
E
CP_2
( c.f. ) C.F._3
contumace
Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- Il ricorrente come all'udienza del 21.11.2024
- Il P.M. come da parere
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_1 marito o il padre ) allegava in giudizio, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza, le seguenti circostanze:
- Di essersi coniugato con rito civile in Mele, in data 13.12.2000, con ;
Controparte_1
- Che dall'unione sono nati due figli: in data 26.3.2001 e in CP_2 Per_1 data 11.4.2014
- Che in data 20.6.2019 il Tribunale di Genova aveva omologato le condizioni della separazione consensuale
- Che il figlio è oggi maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente
Su tali premesse chiedeva:
- La declaratoria di scioglimento del matrimonio
- A modifica delle condizioni di separazione niente di essere dovuto a titolo di mantenimento della moglie e del figlio CP_2
- La conferma di quanto disposto in punto di contributo al mantenimento e alle spese straordinarie del figlio Per_1
La moglie ed il figlio maggiorenne del ricorrente non si costituivano e quindi all'udienza del 21.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria alla medesima udienza il giudice invitava il difensore del ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Il difensore del ricorrente concludeva
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi