Trib. Roma, sentenza 17/09/2024, n. 8972

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 17/09/2024, n. 8972
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 8972
Data del deposito : 17 settembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
(I^SEZIONE LAVORO) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato,Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17/9/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di I° grado iscritta al n° RGC 4936/2024
TRA
CH LA
(avv. Domenico Naso ) ricorrente
E
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE (MAECI)
(funzionari amministrativi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.) resistente
OGGETTO: trattenuta mensile su indennità di sede estera.
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Genova la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, premettendo di essere dipendente del Ministero dell'istruzione e del merito attualmente in servizio all'estero a seguito di procedura di mobilità professionale e collocati fuori ruolo presso il M.A.E.C.I., ai sensi e per gli effetti del C.C.N.L. Scuola e del decreto legislativo n. 64/2017, hanno contestato la legittimità della trattenuta del cd. "Conglobamento" operata sulle somme loro corrisposte a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari a € 46,52 chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità della trattenuta ,di ordinare al MAECI l'interruzione della stessa con condanna del Ministero convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre accessori di legge e con vittoria di spese da distrarsi. Il MAECI si è costituito contestando nel merito la fondatezza della domanda . Richiamava in particolare il disposto dell'art 1 comma 37 della L 549/95. Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza. Sono dati pacifici il collocamento fuori ruolo della ricorrente ex art. 20 del d.lgs. n. 64/2017, e
l'effettuazione sull'indennità di sede estera corrisposta di trattenuta mensile di € 46,52, con detrazione sotto la voce indicata nei cedolini stipendiali di “conglobamento" -di quota parte dell'indennità integrativa speciale.
Deduce la ricorrente che il trattamento stipendiale dei dipendenti dell'amministrazione scolastica resta regolato dalla relativa contrattazione di settore, la quale da tempo ha inglobato nella voce stipendio l'indennità integrativa speciale agli stessi attribuita. Invece l'indennità di sede estera ( ISE) ha natura indennitaria e non retributiva, in quanto accordato al personale in servizio all'estero al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio stesso. Sostiene che il Ministero resistente


avrebbe operato in base a disposizioni non applicabili ad essi ricorrenti in quanto dipendenti dal MIM e non del MAECI, dovendo la trattenuta sull'ISE giustificarsi solo per i dipendenti di quest'ultimo Ministero.
Giova evidenziare che il MAECI non ha contestato la differente natura dell'indennità integrativa speciale rispetto all'assegno di sede e, tantomeno, ha messo in dubbio la natura pienamente retributiva della prima, e piuttosto ha sostenuto la legittimità del suo operato richiamando specifiche disposizioni normative L'analisi del quadro normativo applicabile consente di ritenere legittimo l'operato dell'Amministrazione. Si condividono le argomentazioni puntualmente svolte in casi analoghi nella recenti sentenze di questo Tribunale del 22/7/2024 a firma del Dott. Russo RG 23746/2023, RG 24627/2023, RG
26089/2023, RG 31190/2024 ( versate in atti dal MAECI ) che qui si riportano: "A norma dell'art. 28 (del