Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 5857
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2567 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. GIANNOTTA PIETRO ANTONIO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patro- Controparte_1 C.F._2
cinio dell'avv. FERRARA GIORGIO EUGENIO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/06/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
❖❖❖
Passando all'esame delle ulteriori domande, va rigettata, in confor- mità a quanto statuito in sede di ordinanza presidenziale, la richie- sta della ricorrente tendente ad ottenere la condanna di parte resi- stente al pagamento, in proprio favore, di un contributo al mante- nimento per il figlio non convivente con alcuno dei genitori Per_1
e, in ogni caso, di età ormai avanzata (33 anni).
Invero, in tema di obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne,
l'assenza di convivenza del figlio con il genitore richiedente il mantenimento, determina il venire meno della legittimazione del
- 2 -
genitore stesso a chiedere e ottenere iure proprio il contributo per il mantenimento del figlio (Cass. n.18075/2013).
Nel caso in esame, la stessa ricorrente, nell'atto introduttivo, ha rife- rito che il figlio si era trasferito presso i nonni paterni. Per_1
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tuttavia, la
[...]
ha comunicato di avere ripreso la convivenza con il figlio, di- Pt_2
soccupato, presso la casa dei genitori della stessa.
A questo punto, dunque, va precisato che anche nel merito non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento di un contribu- to al mantenimento per il figlio tenuto conto dell'età ( 33 Per_1
anni) e della capacità lavorativa dello stesso.
Invero, secondo la Suprema Corte, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'ef-
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2567 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. GIANNOTTA PIETRO ANTONIO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patro- Controparte_1 C.F._2
cinio dell'avv. FERRARA GIORGIO EUGENIO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/06/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
❖❖❖
Passando all'esame delle ulteriori domande, va rigettata, in confor- mità a quanto statuito in sede di ordinanza presidenziale, la richie- sta della ricorrente tendente ad ottenere la condanna di parte resi- stente al pagamento, in proprio favore, di un contributo al mante- nimento per il figlio non convivente con alcuno dei genitori Per_1
e, in ogni caso, di età ormai avanzata (33 anni).
Invero, in tema di obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne,
l'assenza di convivenza del figlio con il genitore richiedente il mantenimento, determina il venire meno della legittimazione del
- 2 -
genitore stesso a chiedere e ottenere iure proprio il contributo per il mantenimento del figlio (Cass. n.18075/2013).
Nel caso in esame, la stessa ricorrente, nell'atto introduttivo, ha rife- rito che il figlio si era trasferito presso i nonni paterni. Per_1
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tuttavia, la
[...]
ha comunicato di avere ripreso la convivenza con il figlio, di- Pt_2
soccupato, presso la casa dei genitori della stessa.
A questo punto, dunque, va precisato che anche nel merito non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento di un contribu- to al mantenimento per il figlio tenuto conto dell'età ( 33 Per_1
anni) e della capacità lavorativa dello stesso.
Invero, secondo la Suprema Corte, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'ef-
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