Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/05/2024, n. 400
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa C G
B ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1281/2023 R.G.L. promossa da
(c.f ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARULLO
GIUSEPPE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , CP_1 C.F._1
resistente,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 giugno 2023 la Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 102/2023, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P d Gotto aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 1.204,36, a titolo di retribuzione per il mese CP_1 di settembre 2021, tredicesima mensilità e TFR. Eccepiva l'improcedibilità della domanda avanzata da parte ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo o, comunque,
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona P d Gotto, in quanto il
Tribunale di Messina, con decreto del 7/9 dicembre 2021, aveva disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca delle quote sociali, del compendio aziendale e del patrimonio della società opponente.
Evidenziava al riguardo che il D. Lgs. n. 150/2011 aveva attribuito al Giudice Delegato della misura di prevenzione una competenza funzionale ed inderogabile in tema di verifica dei crediti, sorti prima del sequestro. Sosteneva inoltre di aver rispettato la
disciplina normativa che pone il divieto di pagare crediti anteriori alla misura cautelare se
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi