Trib. Catania, sentenza 26/02/2024, n. 1119

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 26/02/2024, n. 1119
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1119
Data del deposito : 26 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. G G D B, a seguito dell'udienza del 23/2/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3094/2020 R.G.L., avente a oggetto differenze retributive,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. G T;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
e Controparte_1 CP_2
- Convenuti contumaci -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente pro Controparte_3
tempore, con gli Avv.ti F F, M R B, L G, G A
M e V S;

- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Premessa.

Con ricorso depositato in data 17.4.2020, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dei resistenti svolgendo l'attività di collaboratrice domestica dal 01.02.2010 al 28.06.2018 e, per l'effetto, condannare in solido il sig. CP_1
e il sig. , per le causali sopracitate, al pagamento della somma
[...] CP_2
complessiva di euro 38283,58 e ciò ai sensi del CCNL di categoria, nonché dell'art. 36
Cost., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di mora sul capitale progressivamente rivalutato dalla maturazione al soddisfo, ovvero di quella maggiore e/o
1 minore somma dovuta da quantificarsi anche all'esito della CTU tecnica contabile che sin
d'ora si chiede.
b) Condannare parte resistente al versamento dei contributi omessi per la mancata regolarizzazione della prestazione lavorativa;

c) Con condanna dei resistenti ai compensi di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno di quanto sopra, parte ricorrente deduce che ha lavorato dall'1.2.2010 al
28.6.2018 in qualità di collaboratrice domestica alle dipendenze del convenuto
[...]
nell'interesse di del marito e del figlio CP_2 CP_4 Controparte_5
presso l'abitazione sita in Catania, via Teatro Greco, 98/ 100, per 40 Controparte_1
ore settimanali;
che le mansioni svolte in base alle direttive datoriali consistevano nel gestire la pulizia della casa, spazzare e lavare i pavimenti, passare l'aspirapolvere, cucinare, fare la spesa, nonché nell'assistere la il figlio e il marito, richiedendo e ritirando per loro CP_4
presidi, ausili e protesi mediche, acquistare farmaci, somministrarli, accompagnarli alle visite mediche e presso gli istituti bancari, o anche acquistare altri beni necessari per
l'espletamento della vita e la conduzione della casa;
che ha svolto la propria attività dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30, mentre il sabato e la domenica dalle ore 8.30 alle 12.30, prestando il servizio pure nei giorni festivi e senza godere mai di ferie;
che le direttive sono sempre state impartite dalla e dal convenuto CP_4 [...]
;
che erano questi a indicarle le attività da compiere durante la giornata lavorativa e CP_2
a consegnarle lo stipendio;
che in data 17.9.2015 la è deceduta ed è rimasto solo il CP_4
convenuto a impartirle le disposizioni;
che ella era tenuta a giustificare eventuali CP_2
assenze, pena sanzioni disciplinari, ed era costantemente sottoposta agli ordini e alle direttive del convenuto , che vigilava costantemente sull'esecuzione dei compiti impartiti;
che CP_2
in data 28.6.2018 è stata licenziata senza preavviso dal ;
che durante l'intero periodo CP_2
lavorativo non è stata regolarizzata e ha percepito una retribuzione mensile di € 750,00 fino
a dicembre 2017 e di € 900,00 da gennaio 2018 fino al 28.6.2018;
che tale retribuzione è inferiore a quella prevista dal CCNL del lavoro domestico ed è comunque insufficiente ex art. 36 Cost;
che ella non ha mai percepito la tredicesima mensilità, il TFR e l'indennità di mancato preavviso;
che non ha mai goduto di ferie retribuite e di permessi, né della relativa indennità sostitutiva;
che ella è pertanto creditrice dell'importo di € 38.283,58 a titolo di differenze retributive, come risultanti dai conteggi allegati al ricorso.
I convenuti e , sebbene ritualmente evocati, non Controparte_1 CP_2
si sono costituiti in giudizio e va pertanto dichiarata la loro contumacia.
2
Con ordinanza del 6.11.2020 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei
CP_ confronti dell' CP_ Con memoria difensiva depositata in data 9.3.2021 si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “...accertato il rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente e dichiarato il diritto della stessa alle somme richieste, condannare i convenuti a CP_ versare all' i relativi contributi con accessori di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
L'udienza del 23/2/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza non definitiva.


2. Merito.

Il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo
l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U.
13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sull'odierna ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame ritiene questo giudicante che sia provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente e – solamente – il convenuto
, come emerge dall'istruttoria orale espletata, mentre analogo rapporto di CP_2
lavoro subordinato non risulta dimostrato – né compiutamente allegato – con riguardo al convenuto . Controparte_1
In particolare, tenuto conto delle allegazioni attoree e sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi e della mancata presentazione di parte convenuta a rendere
l'interrogatorio formale, può reputarsi provato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del convenuto (per l'espletamento delle proprie mansioni presso CP_2
l'abitazione dei coniugi e e del figlio CP_4 Controparte_5 CP_1
) per l'intero periodo indicato in ricorso (dall'1.2.2010 al 28.6.2018) con mansioni
[...]
di collaboratrice domestica e che, durante tale rapporto di lavoro subordinato, abbia prestato
3
la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle
17:30 e il sabato e la domenica dalle ore 08:30 alle 12:30.
A tal fine, rilevano le convergenti dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, della cui credibilità non vi sono motivi concreti per dubitare, unitamente alla mancata comparizione di parte convenuta per rendere l'interrogatorio formale ammesso.
Ed infatti, la teste dopo avere premesso di essere “...a conoscenza Testimone_1
dei fatti di causa in quanto sono amica della ricorrente e frequento spesso la sua abitazione”, all'udienza del 16.12.2021 ha sul punto riferito che “...Adr cap. 1: ricordo che la ricorrente ha cominciato a lavorare nell'anno 2010, come collaboratrice domestica dei signori , che era la madre del sig. Controparte_1 CP_4 CP_1
e , padre del sig. e marito della signora
[...] Controparte_5 Controparte_1
ed ha continuato a lavorare per gli stessi fino all'anno 2018. L'attività svolta CP_4
dalla ricorrente in favore dei perdetti veniva gestita dal sig. , che era cognato CP_2
della signora , e che dava le direttive alla ricorrente sulle attività da svolgere e sulle CP_4
modalità con cui dovevano essere svolte ed era anche la persona che la pagava. Adr cap. 2: la ricorrente si occupava della preparazione dei pasti, della pulizia della casa, di svolgere le commissioni necessarie per il buon andamento della vita familiare come fare la spesa, acquistare i farmaci e somministrarli, accompagnare i signori alle visite mediche accompagnarli in banca. Adr cap. 3-4-5: le direttive … sulle attività di svolgere nell'abitazione venivano date dal sig. , ciò posso dire in quanto ho assistito CP_2
personalmente ad episodi nei quali il ha indicato alla ricorrente le attività che avrebbe CP_2 dovuto svolgere nell'abitazione. Io ho anche visto due volte il sig. pagare la ricorrente CP_2
per le attività svolte. La ricorrente mi ha sempre riferito che era lui che gestiva il suo rapporto di lavoro e la pagava. Adr cap. 6: la ricorrente era tenuta a giustificare le assenze
e doveva eseguire gli ordini che le dava il sig. , il quale vigilava sull'attività che la CP_2
stessa svolgeva. Adr cap. 7: ricordo che nell'inizio
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