Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 182
Sentenza
16 gennaio 2025
Sentenza
16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 7678 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'Avv. LATINO ANGELO;
parte elettivamente Parte_1 domiciliata in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro e Controparte_1 [...]
con l'avv. SERAFINO Controparte_2
FRANCESCO e l'avv. ROVELLI STEFANO, parte legalmente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso, in via Soderini 24, Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19/06/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L.
107/2015 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e per quello
in corso nelle more della definizione del giudizio o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa e, per l'effetto 2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi l'importo complessivo di € 1.500,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;
3) Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
2. Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
3. Con successivo deposito del 18.10.2024, parte ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro attualmente in essere con l'Amministrazione convenuta.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la documentazione depositata, ha invitato alla discussione e all'esito ha depositato dispositivo con contestuali motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
6. Come risulta dalla documentazione in atti, ha Parte_1 lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23,
2023/24. Come risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente sta lavorando alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025, tuttora in corso.
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7. La cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma
121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
8. Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al