Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1015

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1015
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 1015
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1564/2023 R.G. promossa
da
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, difesa dall'avv. Salvatore Donato Girimonte;
C.F._1
ricorrente
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., difeso, Controparte_1 ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena Burgello;

resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente precaria inserita nelle graduatorie di Istituto, premesso: di avere intrattenuto con la resistente amministrazione rapporti di lavoro con contratti a tempo determinato infrannuali e di non avere percepito, negli aa. ss. dal
19.11.2018 al 09.06.2022, la retribuzione professionale docenti (RPD);
di avere diritto alla suddetta voce accessoria in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE;

1


tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del diritto alla retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza breve e saltuaria indicati nel ricorso, con conseguente condanna del al pagamento della somma di Controparte_1
euro 2.915,13, al lordo delle ritenute fiscali, oltre agli accessori di legge.
Resiste in giudizio il convenuto, argomentando per il rigetto della CP_1
domanda.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata decisa dal
Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 1660/2020, pubblicata in data 17.06.2020 - che ha recepito i principi enucleati nell'ordinanza n.
20015/2018 della Suprema Corte – la cui motivazione, pienamente condivisa e fatta propria da questo giudice, si riporta testualmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., quale precedente conforme:
“La domanda appare fondata e va pertanto accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.

2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del
31.8.1999...»;

2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi
2
successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;

3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa
e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20
17);

4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri
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