Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 34
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Testo completo
N. R.G. 41666/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41666/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTOLDI MONICA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CASTOLDI MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
OGGETTO: ricorso ex art. 30, c. 6, D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 23.11.23 nell'interesse di , nata in [...] il [...], avverso il provvedimento Parte_1 di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari n.
emesso dal Questore di Monza e Brianza in data 20.3.23 e NumeroDiCartaI_1 notificato in data 7.10.23. Con ricorso del 22.11.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato che si è costituita. Svolta l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza di discussione del 5.11.24, la causa veniva trattenuta in decisione. La parte ricorrente deduceva come motivo di ricorso l'illegittimità dell'impugnato provvedimento sussistendo in Italia stretti legami familiari della ricorrente, sorella di cittadino italiano, presente in Italia da molti anni e già destinataria di permesso di soggiorno, da ultimo quello per motivi familiari, scaduto e non rinnovato con il rigetto oggetto della presente impugnativa, e sussistendo la convivenza con il familiare italiano presso l'immobile sito in Seregno, Via Ripamonti n. 38, ove il nucleo familiare si è CP_3 pagina 1 di 4
trasferito proveniente da Lentate sul Seveso;
concludendo, in via principale, per l'annullamento con ordine di rilascio del titolo e vinte le spese di lite. La parte resistente si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito non sussistendo il presupposto della convivenza, richiesto dalla disciplina prevista dal TU, in ragione della diversa residenza indicata (Lentate sul Seveso per la ricorrente;
Seregno, per il fratello italiano), e non sussistendo nella fattispecie i presupposti del D.Lgs n. 30/07;
concludendo per il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.
Dalla narrativa del ricorso emerge la domanda di accertamento del diritto al soggiorno, nell'ambito della richiesta di rinnovo del permesso già concesso per motivi familiari, al seguito del fratello, cittadino italiano, in rapporto alla dedotta attestazione dei rapporti parentali, caratterizzati dalla lunga presenza in Italia della ricorrente (almeno dal 2009) che ha sempre vissuto con il fratello e poi con la madre, regolarmente soggiornante. Emerge, altresì, dagli atti che la ricorrente è stata respinta alla frontiera in sede di notifica del provvedimento qui impugnato.
Da quanto agli atti di causa si evince il profilo sostanziale di tutela evidenziato dalla ricorrente, relativo alla presenza in Italia di stretti legami con la famiglia ed il fratello, cittadino italiano, ed il suo pregresso lungo soggiorno in Italia, anche per motivi di lavoro, da cui deriva il proprio inserimento sociale e culturale in Italia. Dagli atti, altresì, risulta pacificamente che l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari era
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41666/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTOLDI MONICA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CASTOLDI MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
OGGETTO: ricorso ex art. 30, c. 6, D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 23.11.23 nell'interesse di , nata in [...] il [...], avverso il provvedimento Parte_1 di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari n.
emesso dal Questore di Monza e Brianza in data 20.3.23 e NumeroDiCartaI_1 notificato in data 7.10.23. Con ricorso del 22.11.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato che si è costituita. Svolta l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza di discussione del 5.11.24, la causa veniva trattenuta in decisione. La parte ricorrente deduceva come motivo di ricorso l'illegittimità dell'impugnato provvedimento sussistendo in Italia stretti legami familiari della ricorrente, sorella di cittadino italiano, presente in Italia da molti anni e già destinataria di permesso di soggiorno, da ultimo quello per motivi familiari, scaduto e non rinnovato con il rigetto oggetto della presente impugnativa, e sussistendo la convivenza con il familiare italiano presso l'immobile sito in Seregno, Via Ripamonti n. 38, ove il nucleo familiare si è CP_3 pagina 1 di 4
trasferito proveniente da Lentate sul Seveso;
concludendo, in via principale, per l'annullamento con ordine di rilascio del titolo e vinte le spese di lite. La parte resistente si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito non sussistendo il presupposto della convivenza, richiesto dalla disciplina prevista dal TU, in ragione della diversa residenza indicata (Lentate sul Seveso per la ricorrente;
Seregno, per il fratello italiano), e non sussistendo nella fattispecie i presupposti del D.Lgs n. 30/07;
concludendo per il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.
Dalla narrativa del ricorso emerge la domanda di accertamento del diritto al soggiorno, nell'ambito della richiesta di rinnovo del permesso già concesso per motivi familiari, al seguito del fratello, cittadino italiano, in rapporto alla dedotta attestazione dei rapporti parentali, caratterizzati dalla lunga presenza in Italia della ricorrente (almeno dal 2009) che ha sempre vissuto con il fratello e poi con la madre, regolarmente soggiornante. Emerge, altresì, dagli atti che la ricorrente è stata respinta alla frontiera in sede di notifica del provvedimento qui impugnato.
Da quanto agli atti di causa si evince il profilo sostanziale di tutela evidenziato dalla ricorrente, relativo alla presenza in Italia di stretti legami con la famiglia ed il fratello, cittadino italiano, ed il suo pregresso lungo soggiorno in Italia, anche per motivi di lavoro, da cui deriva il proprio inserimento sociale e culturale in Italia. Dagli atti, altresì, risulta pacificamente che l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari era
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